Fondo di integrazione salariale

Fondo di integrazione salariale

Fondo di integrazione salariale – Nell’ambito della riforma generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dal D.Lgs. 148/2015 e in attesa delle disposizioni operative dell’Inps, si ritiene opportuno anticipare i cambiamenti che interessano i datori di lavoro che non rientrano nella normativa della cassa integrazione guadagni e che non hanno diritto ad accedere a fondi di solidarietà bilaterale né a fondi di solidarietà bilaterale alternativi previsti dalla contrattazione collettiva.

L’art. 29 del predetto Decreto ha previsto la disciplina del Fondo di integrazione salariale (Fis). A decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale (Fis) che riguarda tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

La nuova disciplina del Fis, in vigore dal 1 gennaio 2016, contiene importanti novità così riassumibili:

  • sono interessati al nuovo Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, in luogo dei 15 dipendenti previsti in precedenza dal Fondo residuale
  • la contribuzione obbligatoria da versare al fondo è fissata nella misura dello 0,45 % per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a15 dipendenti; dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti
  • è estesa la predetta contribuzione obbligatoria a tutti i soggetti tenuti al versamento della contribuzione previdenziale, facendo riferimento unicamente al numero dei dipendenti occupati ed indipendentemente dall’attività svolta. Di conseguenza, sono da considerare obbligatoriamente iscritte al Fis anche le “organizzazioni di lavoro” che non perseguono un utile economico: le Onlus e le varie organizzazioni e fondazioni similari
  • è previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro connesso all’utilizzo dell’integrazione salariale pari al 4% della retribuzione persa
  • viene inoltre precisato che le causali e le domande di concessione del trattamento di integrazione salariale sono le stesse causali di concessione della cassa integrazione ordinaria (es. contrazione delle commesse di lavoro)

Tutti i datori di lavoro destinatari del Fis potranno accedere all’assegno di solidarietà per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile, a patto che venga stipulato un accordo collettivo aziendale per la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare esuberi di personale o licenziamenti plurimi.

Inoltre, per i datori con più di 15 dipendenti, è prevista anche la possibilità di accedere all’assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile le cui causali di concessione coincidono sia con la Cigo sia con la Cigs.

Sono previsti due limiti di erogazione delle prestazioni da parte del Fis:

  • impossibilità di erogare prestazioni oltre i limiti delle risorse finanziarie disponibili dal fondo
  • limite di quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro interessato.

La domanda al Fondo di integrazione salariale dovrà essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti, saranno corrisposte a decorrere dal 1° luglio 2016.

Con l’entrata in vigore del Fondo di integrazione salariale è programmata l’abolizione della cassa integrazione in deroga, che è stata prevista per l’anno 2016 nella misura massima di 3 mesi secondo gli accordi quadro regionali.

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