Legge contratti a termine e apprendistato

Legge contratti a termine e apprendistato

Nella conversione in legge del decreto Lavoro, sono state apportate alcune modifiche che non hanno sostanzialmente alterato i criteri previsti.

Contratti a termine

  • sui contratti a termine la misura più rilevante è la conferma dell’allungamento dell’acausalità fino a 36 mesi, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (il testo originario ne prevedeva 8) ;
  • confermata invece l’introduzione di un “tetto” del 20 % rispetto al totale dei rapporti a tempo indeterminato all’utilizzo dei contratti a termine: il superamento di tale limite comporta una sanzione pecuniaria che oscilla dal 20% della retribuzione complessiva del lavoratore per il primo superamento nella singola unità produttiva, al 50% della retribuzione oltre alla prima unità (scompare l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato);
  • se i contratti collettivi anche aziendali fissano un diverso “tetto” (limite massimo), rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato, è quest’ultimo il limite massimo da rispettare.
  • i datori di lavoro che superano il tetto del 20%, hanno la possibilità di mettersi in regola entro fine 2014, salvo che i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli;
  • il limite del 20% non è applicabile agli enti di ricerca (pubblici e privati) e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca e possono riguardare progetti aventi una durata anche superiore ai 36 mesi;
  • fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a termine;
  • viene meno l’obbligo di consegnare al dipendente un modulo separato per l’informativa sul diritto di precedenza prima di procedere ad una nuova assunzione.

Apprendistato

  • la quota di stabilizzazione del 20% degli apprendisti (per poter assumerne di nuovi) è stata circoscritta alle aziende con oltre 50 addetti;
  • il contratto di apprendistato dovrà contenere il piano formativo individuale in forma sintetica;
  • confermato l’obbligo, oltre alla forma scritta del contratto e del patto di prova, del piano formativo scritto anche se in forma sintetica per la formazione trasversale nell’apprendistato professionalizzante, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
  • la Regione dovrà comunicare entro 45 giorni all’impresa il calendario dell’attività formativa e indicare le sedi, in caso di mancato adempimento l’azienda non è tenuta alla formazione pubblica;
  • la Regione può anche avvalersi, in vai sussidiaria, dell’azienda o dell’associazione cui aderisce;
  • prevista la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato per periodi anche stagionali, precisando che tale facoltà è riservata alle Regioni che hanno definito un sistema di alternanza scuola lavoro.

Solidarietà

L’utilizzo dei contratti di solidarietà, in alternativa ai licenziamenti collettivi, prevede una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Contratto a tutela crescente

Prevista l’introduzione, in via sperimentale, di una forma contrattuale nella quale alcune protezioni (per esempio quella sul licenziamento) si applicherà solo dopo un certo periodo di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro.

 

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