Voucher: modifiche e chiarimenti per la comunicazione preventiva

Voucher: modifiche e chiarimenti per la comunicazione preventiva

Con le risposte alle FAQ elaborate dal Ministero del Lavoro, vengono date ulteriori indicazioni in merito alla comunicazione dei voucher.

Rimane in vigore la doppia comunicazione preventiva sia all’INPS, tramite l’attivazione on line dei voucher, sia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite invio di una mail.

Ecco tutte le novità e i chiarimenti forniti dal Ministero:

  • se il prestatore svolge l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti (non agricoli o professionisti) possono effettuare una sola comunicazione con l’indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
  • nella stessa comunicazione è possibile indicare più lavoratori, purché legati allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano inseriti  in modo dettagliato ed analitico;
  • per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con orario spezzato– ad esempio dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00 – è sufficiente effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione degli orari in cui il lavoratore sarà impegnato;
  • la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;
  • la sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a cui effettuare la comunicazione è quella presso cui si svolge la prestazione;
  • la mancata comunicazione via mail delle variazioni comporta la sanzione amministrativa, la mancata dichiarazione all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporta la maxi- sanzione per lavoro nero;
  • per i datori di lavoro agricoli, la comunicazione può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non devono indicare inizio e fine dell’attività;
  • i committenti titolari di partita Iva ma non imprenditori (Onlus, sindacati, partiti politici) sono tenuti ad effettuare solamente la dichiarazione preventiva all’INPS.

Per leggere il testo completo e le diverse casistiche di modifica della prestazione lavorativa cliccare qui.

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