Coronavirus: DPCM 10 aprile, quali attività riaprono

Coronavirus: DPCM 10 aprile, quali attività riaprono

Il nuovo DPCM adottato il 10 aprile dal Governo proroga dal 14 aprile al 3 maggio 2020 le misure di sospensione delle attività produttive.

Il provvedimento riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. La lista dei Codici è stata integrata rispetto a quella del DM 25 marzo 2020;
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone;
  • attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

1 – l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
2 – la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Inoltre, dal DPCM del 10 aprile emerge:

  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi:

  • per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
  • la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Riguardo alle modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2).

Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.

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