Nuovi contributi a fondo perduto: Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis

Nuovi contributi a fondo perduto: Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis

Con il Decreto “Ristori” (D. L. n.137 del 28 ottobre 2020) e il Decreto “Ristori bis” (D. L. n.149 del 9 novembre 2020), sono state introdotte nuove forme di sostegno per gli operatori economici soggetti alle misure restrittive previste dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre. Questi decreti legge identificano due nuovi contributi a fondo perduto:

  • Il contributo a fondo perduto “Ristori”, per le attività economiche sottoposte alle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020 (con valenza su tutto il territorio nazionale);
  • Il contributo a fondo perduto “Ristori-bis”, per le attività economiche sottoposte alle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 (con valenza nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, denominate come “zone rosse”).

L’erogazione dei contributi per le attività economiche sottoposte a restrizioni

Il contributo previsto dal Decreto Ristori è una somma di denaro erogata dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di Partita Iva che esercitano come attività prevalente una di quelle indicate nell’Allegato 1. Con il Decreto Ristori-bis, nella tabella sono stati introdotti ulteriori codici Ateco.

Il Decreto Ristori-bis, invece, prevede un contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva che esercitano come attività prevalente una di quelle indicate nell’Allegato 2 e che, inoltre, hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree “rosse”, classificate come scenari di massima gravità.

L’importo corrisposto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio (D. L. n.34 del 19 maggio 2020), al quale si aggiunge un aumento percentuale stabilito per ciascun codice Ateco.

L’erogazione di tale importo può avvenire in modalità automatica (per coloro che avevano richiesto il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio non sarà necessario effettuare nessuna richiesta) o a seguito di presentazione telematica di apposita istanza (per coloro che non hanno usufruito del precedente contributo sarà necessario seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate).

L’istanza può essere trasmessa dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, e le procedure telematiche per la presentazione della stessa sono analoghe a quelle predisposte per il contributo previsto dal Decreto Rilancio.

Il nuovo contributo a fondo perduto, inoltre, è escluso da tassazione.

La misura del contributo: come si calcola?

Per gli aventi diritto che avevano già presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio, il nuovo contributo corrisponderà all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell’eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per la percentuale indicata nell’Allegato 1 (per il Decreto Ristori) o nell’Allegato 2 (per il Decreto Ristori-bis) in base al codice Ateco di riferimento.

Per coloro che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo, l’ammontare del nuovo contributo si calcola in questo modo:

  • Si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 una delle seguenti percentuali:
    – 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
    – 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra i 400.000 euro e i 1.000.000 euro;
    – 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono superiori a 1.000.000 euro.
  • Il risultato del calcolo precedente va moltiplicato per la percentuale prevista nell’Allegato 1 (per il Decreto Ristori) o nell’Allegato 2 (per il Decreto Ristori-bis), in base al codice Ateco di riferimento.

Il massimo importo erogabile è 150.000 euro.

I requisiti necessari

I titolari di Partita Iva che svolgono un’attività prevalente indicata nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, possono usufruire del contributo a fondo perduto a patto di possedere i seguenti requisiti:

  • Devono aver attivato la Partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non devono averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione della lettera di istanza;
  • Devono esercitare come attività prevalente una di quelle comprese tra i codici Ateco degli Allegato 1 o 2, a seconda del rispettivo Decreto;
  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e/o la Partita Iva deve essere stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019.
  • Per quanto riguarda esclusivamente il Decreto Ristori-bis, può usufruirne il soggetto che abbia domicilio fiscale o sede operativa dell’attività nelle cosiddette aree “rosse”, e che risponda a tutti gli altri suddetti requisiti.

Per le attività riferibili ai codici Ateco 561030, 561041 (gelaterie e pasticcerie, anche ambultanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) con sede operativa nelle aree “rosse” e “arancioni” è previsto un incremento del contributo di un ulteriore 50%.

Per ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento alla “Guida al contributo a fondo perduto” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni:

Allegato 1 – Settori economici beneficiari del contributo “Ristori”

Allegato 2 – Settori economici beneficiari del contributo “Ristori-bis”

Istruzioni per compilazione dell’istanza

ARTICOLI CORRELATI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL MONDO DEL LAVORO!