Assegno Unico e Universale: nuova misura a sostegno delle famiglie

Assegno Unico e Universale: nuova misura a sostegno delle famiglie

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 46 del 01/04/2021, il Governo è ora chiamato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa – quindi entro il 20 aprile 2022 – ad adottare i decreti necessari per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’”Assegno Unico e Universale”.

Sebbene l’art. 1 del provvedimento non riporti alcuna decorrenza specifica, si evidenzia come il Governo abbia più volte affermato l’intenzione di approvare le norme attuative in tempo utile a far decorrere il nuovo assegno unico e universale a partire dal 1° luglio 2021.

Obiettivo della nuova misura, introdotta, si ricorda, dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 commi da 7 a 9) è quello di sostituire ed assorbire, a regime, l’attuale polverizzato sistema delle prestazioni presenti nell’ordinamento a tutela della natalità e delle famiglie con figli, ampliandolo inoltre a una platea più ampia di beneficiari secondo criteri di universalità e progressività.

Ambito di applicazione

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l’assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

  • lavoratore subordinato;
  • lavoratore autonomo;
  • percettore di misure di sostegno al reddito.

Condizioni di spettanza

Il richiedente l’assegno deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale. Possono essere concesse specifiche deroghe in presenza di provate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, previa approvazione di una commissione nazionale istituita ad hoc.

Misura e criteri di calcolo

In base alle linee guida della legge delega l’assegno sarà strutturato con una quota fissa per ogni figlio a carico e una quota variabile in base all’Isee del nucleo familiare; l’importo attualmente stimato varia dai 200 ai 250 Euro per ogni figlio.

In sostanza l’assegno, varierà in base del numero e all’età dei figli ed in base alla situazione economica delle famiglie, e sarà riconosciuto mensilmente per:

  • ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • ciascun figlio minorenne a carico;
  • ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
  • ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.

Sono poi previste maggiorazioni al verificarsi di determinate condizioni, quali:

  • in caso di figli successivi al secondo
  • per le madri con meno di 21 anni.
  • a favore dei figli disabili la maggiorazione dell’assegno dovrà essere prevista secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.

Modalità di corresponsione

  • è liquidato come credito d’imposta ovvero come erogazione mensile di una somma in denaro.
  • è ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Prestazioni compatibili

La percezione dell’assegno è pienamente compatibile

  • con la fruizione del reddito di cittadinanza. Ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo, si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del RdC attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
  • con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  • L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
  • Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso.

Le misure sostituite dall’assegno

L’assegno unico sostituirà sei misure di sostegno. In particolare verranno eliminati:

  • l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, misura introdotta nel 1999, che prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico.
  • l’assegno di natalità, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato e corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione.
  • il premio alla nascita o all’adozione, introdotto con legge di Stabilità 2017, che consiste in un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
  • il fondo di sostegno alla natalità, istituito con legge di Bilancio 2017 diretto a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni (o fino a tre anni di adozione) tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari.
  • le detrazioni IRPEF per figli a carico, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi. Non vengono meno, invece le detrazioni per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico.
  • l’assegno per il nucleo familiare

Sono invece escluse le seguenti misure di sostegno:

  • i Bonus asili nido,
  • i Congedi parentali e relative indennità,
  • la Carta famiglia (attivata solo nel 2020) e il Fondo politiche per la famiglia (le cui risorse vengono utilizzate sia a livello centrale sia a livello locale

Ci preme evidenziare che al momento non sono emersi chiarimenti circa la competenza di erogazione dell’assegno, in particolare se dovrà essere anticipato dal datore di lavoro e se, in questo caso sul datore di lavoro ricadrà anche l’onere di calcolare l’importo spettante al lavoratore.

Ci riserviamo pertanto ulteriori approfondimenti, appena saranno diramati gli opportuni chiarimenti dagli organi preposti.

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