Green Pass: nuove istruzioni e modalità per la verifica sul luogo di lavoro

Green Pass a Natale: cosa c’è da sapere?

Contestualmente all’introduzione della terza dose booster, dal 27 novembre, il Governo mette in campo nuove misure al fine di accelerare la campagna vaccinale, così da evitare un nuovo picco di contagi in prossimità delle feste natalizie e scongiurare un nuovo periodo di chiusure e limitazioni. Con la pubblicazione del D.L. 172 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, sono state introdotte nuove e ulteriori disposizioni in tema di Certificazione Verde (Green Pass).

Dal 15 dicembre 2021 viene modificata la durata della certificazione verde (Green Pass), riducendola a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo. Difatti, recentemente il Ministero della Salute ha avviato la campagna vaccinale di richiamo, destinandola per il momento ad alcune fasce di età e categorie di lavoratori, e successivamente estendendola alla totalità della popolazione.

Il cambio di marcia assunto dal Governo avverrà dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, quando nelle zone bianche, gialle e arancioni, solo i vaccinati o coloro che sono guariti dal Covid-19 potranno usufruire di alcuni servizi non essenziali. In questi termini, proprio al fine di far fronte ai grandi spostamenti legati alle festività, per la durata del periodo natalizio, l’accesso ai ristoranti al chiuso, al trasporto pubblico locale e a quello regionale, non sarà consentito con il solo tampone negativo, eccezion fatta per i servizi di ristorazione all’interno delle strutture alberghiere e ricettive.

Il decreto, nell’ottica di un graduale adeguamento alle nuove misure, istituisce un periodo transitorio, prevedendo in aggiunta che, dalla data del 29 novembre a quella del 5 dicembre, la stretta sopra riportata avverrà nelle sole zone gialle e arancioni.

È bene precisare, però, che la misura non si applicherà in ambito lavorativo pubblico e privato, dove continueranno ad applicarsi le regole di cui agli artt. 9 quinquies e septies del DL 52/21.

Certificazione Verde sul lavoro: alcuni chiarimenti

Ulteriore importante novità è la Legge di conversione del Decreto n. 127/2021, che introduce nuove modalità di impiego della Certificazione Verde e chiarisce alcuni aspetti sulla normativa contrattuale.

Se per alcune settimane la previsione della sostituzione del lavoratore privo di Green Pass è stata apparentemente incerta, il Governo, con il Testo pubblicato, precisa che per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso (in quanto privo di Certificazione Verde) può essere prorogato anche più di una volta fino al 31 dicembre 2021, risolvendo, in parte, i dubbi interpretativi sollevati dalle Parti Sociali in quest’ultimo periodo. 

Inoltre, nell’ottica di semplificare le attività di controllo sul possesso della Certificazione Verde sui luoghi di lavoro, viene prevista la possibilità da parte dei lavoratori di richiedere la consegna al datore di lavoro di copia del proprio Green Pass. In aggiunta viene precisato che la scadenza della validità della Certificazione Verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall’attuale normativa e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, viene chiarito che la verifica del possesso del Green Pass compete all’utilizzatore.

Con riferimento alla nuova procedura semplificata di screening della Certificazione prevista dalla Legge di conversione, non possiamo non segnalare che in corso di pubblicazione, da più Parti e in momenti diversi sono arrivati pareri a volte discordanti: basti pensare all’intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, così come alla nota interpretativa di Confindustria.

Pertanto, posto quanto sopra, per evitare di esorbitare da una disposizione di Legge che oggi lascia ancora qualche spiraglio di riflessione, con il relativo rischio di incorrere in sanzioni ai sensi del Regolamento EU 2016/679, lo Studio, prima di dare avvio alle attività di raccolta delle Certificazioni Verdi e alla conservazione delle Certificazioni Verdi nei database aziendali, invita ad interfacciarsi con il proprio DPO (Data Protection Officer) al fine di trovare una soluzione conforme alla normativa privacy.

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