Tredicesima mensilità: istruzioni per l’uso

Tredicesima mensilità: istruzioni per l’uso

In questi giorni, molti lavoratori hanno ricevuto o riceveranno la cosiddetta tredicesima mensilità, ossia una gratifica prevista dalla legislazione italiana da corrispondere in occasione delle ricorrenze natalizie e rivolta a tutti i lavoratori dipendenti.

La tredicesima costituisce quindi una mensilità aggiuntiva rispetto alle dodici normalmente spettanti ai lavoratori, e rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene corrisposta in genere in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce. Tipicamente, viene corrisposta una volta all’anno a dicembre, con lo scopo di assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle festività natalizie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, vengono liquidati i dodicesimi maturati dall’inizio dell’anno. La mensilità va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e a tempo determinato, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale.

La contrattazione collettiva stabilisce la retribuzione da prendere a riferimento, il computo delle frazioni di mese e il termine per la corresponsione.

Retribuzione

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è quella del mese di dicembre ovvero quella in vigore al momento dell’erogazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Questo avviene nel miglior favore per il lavoratore in quanto eventuali avanzamenti di livello o maturazione degli scatti di anzianità vengono già tenuti in considerazione.

Periodo di riferimento e maturazione

Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima è l’anno solare che si conclude con l’erogazione e la maturazione è nella misura di un dodicesimo al mese. Se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato nell’anno, l’importo spettante viene riproporzionato in base ai mesi di servizio prestato. In genere, vengono considerate valide ai fini della maturazione le frazioni di mese lavorate superiori a 15 giorni. Il verificarsi di alcune assenze dal lavoro, inoltre, può comportare la perdita del diritto alla maturazione del rateo mensile. In particolare, il rateo matura comunque in caso di:

  • Assenza per maternità obbligatoria, incluso l’eventuale periodo di astensione anticipata
  • Riposi giornalieri per allattamento
  • Congedo matrimoniale
  • Malattia
  • Infortunio e malattia professionale
  • Cassa Integrazione Guadagni a orario ridotto
  • Ferie, permessi

Il rateo non matura, invece, in caso di assenze non retribuite come ad esempio:

  • Congedo parentale (cosiddetta maternità facoltativa)
  • Permessi di cui alla Legge n. 104/92
  • Cassa Integrazione Guadagni a zero ore
  • Aspettativa e permessi non retribuiti
  • Sciopero
  • Assenze ingiustificate
  • Sospensioni disciplinari

Assoggettamento a contribuzione e ritenute fiscali

L’importo lordo della tredicesima costituisce imponibile sociale e deve essere assoggettato ai contributi Inps e Inail.

L’importo al netto delle ritenute previdenziali è assoggettato a tassazione Irpef applicando le aliquote in vigore, senza cumulare l’imponibile con quello della retribuzione del periodo di paga in cui la tredicesima viene corrisposta. Da notare che sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ed eventuali familiari a carico, quindi l’importo in busta paga sarà certamente inferiore rispetto a quello di una mensilità normale. Inoltre, sulla tredicesima non competono né il trattamento integrativo ai sensi del DL 3/2020 né gli assegni familiari.

Infine, la retribuzione corrisposta con la tredicesima mensilità, non avendo carattere di occasionalità, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Data di corresponsione

La contrattazione collettiva stabilisce la data esatta o il periodo in cui deve essere corrisposta la tredicesima mensilità, comunque non oltre il 24 dicembre.

In accordo con i lavoratori, è possibile prevedere la corresponsione mensile del rateo spettante.

Casi particolari

Part-time

Se il rapporto di lavoro prevede una prestazione inferiore a quella contrattuale, la tredicesima matura in proporzione diretta all’orario realmente effettuato.

Lavoro intermittente

La tredicesima viene corrisposta in base alle ore effettivamente lavorate. Nulla spetta quindi al lavoratore per i periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro.

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