Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: il bonus di 200 euro del Decreto Aiuti

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: il bonus di 200 euro del Decreto Aiuti

Il 17 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), il quale prevede, agli artt. 31 e 32, l’erogazione di un’indennità una tantum pari a € 200,00 a favore dei lavoratori dipendenti e di altri soggetti individuati dal provvedimento stesso.

Per l’applicazione di quanto sopra si dovranno necessariamente attendere i chiarimenti e le istruzioni operative da parte dell’Inps.

Qui di seguito si evidenziano le caratteristiche della nuova misura prevista, con particolare riferimento al lavoro dipendente:     

A chi spetta

• L’indennità sarà erogata ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80% sui contributi previdenziali (l’esonero in questione sarà applicato automaticamente dallo Studio a partire dal mese di maggio 2022, con relativo conguaglio per il periodo gennaio – aprile 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro);

• I soggetti non devono essere beneficiari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria né del reddito di cittadinanza.

Misura dell’indennità

• L’indennità è di importo pari a € 200,00 e verrà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022;

• L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Modalità di erogazione

• L’indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più rapporti di lavoro;

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità verrà compensato nella denuncia contributiva, secondo le indicazioni che saranno diramate dall’INPS.

Gli altri soggetti, indicati all’art. 32 del provvedimento in oggetto (lavoratori domestici, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori intermittenti) avranno diritto di ricevere l’indennità di € 200,00 dall’Inps o dal diverso Ente di previdenza competente.

Nello specifico, per quanto riguarda i contratti di collaborazione, l’indennità verrà erogata in caso di rapporti attivi alla data del 18 maggio 2022 i cui titolari non siano beneficiari di pensione o altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano percepito reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Anche nel caso dei lavoratori intermittenti, l’indennità verrà riconosciuta ai soggetti che rispettino il limite reddituale dei 35.000 euro percepiti nell’anno 2021.

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