Legge di Bilancio 2023: i provvedimenti in vigore dal 1° gennaio

Legge di Bilancio 2023: i provvedimenti in vigore dal 1° gennaio

Dopo il passaggio parlamentare alla Camera e al Senato, è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Tra i vari provvedimenti introdotti dal Governo e in vigore dal 1° gennaio 2023, ecco di seguito i principali in materia di lavoro.

Esonero per la quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Incentivo al mantenimento in servizio per i lavoratori con diritto alla pensione

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data stessa di esercizio della facoltà.

In caso di non esercizio della facoltà da parte del lavoratore, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

Esoneri contributivi per le aziende nella Legge di Bilancio 2023

1 – Esonero per l’assunzione a tempo indeterminato dei beneficiari RDC

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile), per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato di beneficiari di RDC effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

2 – Esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di under 36

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero si applica ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

3 – Esonero per l’assunzione di donne lavoratrici

Al fine di promuovere l’assunzione femminile, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per le nuove assunzioni con contratto dipendente a tempo indeterminato e determinato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne aventi alternativamente i seguenti requisiti:

  • Con almeno 50 anni di età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Per un periodo massimo di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) è riconosciuto l’esonero contributivo di cui all’art.4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012 n.92, nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Congedo parentale

L’indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.

Modifiche alla normativa sulle prestazioni occasionali e nuova disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo

È disposta la modifica dell’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di prestazioni occasionali. La prima modifica comporta l’innalzamento a 10.000 euro del limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore (precedentemente il limite era 5.000 euro). I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato (in precedenza 5), limite che si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori.

Le modifiche concernono anche il settore agricolo: in particolare, viene consentito l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla nuova disciplina. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. Per tale settore la nuova normativa prevede contingentamenti, procedure e sanzioni ad hoc.

Detassazione premi di produttività

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili nella Legge di Bilancio 2023

Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, individuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Tale possibilità viene garantita prevedendo anche l’adibizione a mansione diverse del lavoratore, mantenendo però invariata la sua retribuzione.

Assegno unico per le famiglie

Dal 1° gennaio 2023 previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Pensioni

Stop alla Legge Fornero

Avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.

Opzione Donna

Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Opzione donna è riservata a particolari categorie: caregiver, invalide (invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Ape sociale

Confermata anche per il 2023 la misura dell’Ape sociale (“Anticipo Pensionistico” sociale) per i lavori usuranti.

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