Congedo parentale e NASpI: le novità della circolare 32/2023

Congedo parentale e NASpI: le novità della circolare 32/2023

I padri che usufruiscono del congedo parentale obbligatorio e si dimettono volontariamente entro l’anno di nascita del figlio, hanno diritto alla NASpI: lo indica l’Inps con la circolare 32/2023. Il chiarimento arriva in seguito alle modifiche al D. Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità) apportate dal D. Lgs. 105/2022, e acquisisce decorrenza retroattiva.

L’Inps sottolinea che, qualora un padre abbia fruito di uno dei due congedi previsti dalla normativa (obbligatorio e volontario) e si dimetta dall’impiego nel periodo di divieto di licenziamento, ha diritto alla NASpI se sussistono i requisiti necessari.

Con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Congedo obbligatorio

Dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, è previsto che il padre si astenga dal lavoro per dieci giorni lavorativi (anche non continuativi), non frazionabili ad ore. Le stesse condizioni sono applicabili anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il congedo è fruibile anche in concomitanza con il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo (in caso di sostituzione della stessa madre, in casi di particolare gravità).

Divieto di licenziamento e dimissioni

Il D. Lgs. n.105/2022 prevede il divieto di licenziamento durante il periodo di tutela sia della maternità che della paternità: per le madri lavoratrici tale periodo decorre dall’inizio della gravidanza, mentre per i padri il divieto di licenziamento si applica dall’inizio del congedo parentale stesso; in entrambi i casi, la tutela termina con il compimento dell’anno del bambino.

Come anticipato, nel caso in cui il genitore (padre o madre) lavoratore presenti le proprie dimissioni durante il periodo coperto dal divieto di licenzialmento, avrà diritto alle indennità previste in caso di licenziamento (es. NASpI), e non sarà tenuto a rispettare il periodo di preavviso.

La circolare Inps precisa che i termini di riferimento della tutela si applicano ai padri lavoratori fruitori sia del congedo di paternità obbligatorio che di quello alternativo.

La circolare Inps sottolinea anche che le domande di NASpI presentate in queste circostanze e respinte dall’Istituto possono essere riesaminate su istanza di parte, da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente.

Convalida delle dimissioni

Per ottenere la convalida delle dimissioni presentate nel periodo summenzionato, si può svolgere il colloquio con l’ITL sia in presenza che da remoto, presentando l’apposito modello di richiesta disponibile sul sito dell’ente.

Il modulo deve essere inviato tramite posta elettronica alla sede territoriale competente, allegando un documento di identità e la lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro.

L’ente, entro 45 giorni dovrà rilasciare e inviare il provvedimento di convalida sia al dipendente che al datore di lavoro; il rapporto di lavoro si potrà considerare cessato dalla data indicata nella lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro.

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