Esonero parziale art. 5 L.68/99: nuove modalità di pagamento

Esonero parziale art. 5 L.68/99: nuove modalità di pagamento

A seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 10-5968 del 18 novembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, sono variate le modalità di pagamento e le scadenze relative all’esonero parziale e al contributo annuale L.68/99.

Cosa prevede l’esonero parziale?

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa di speciali condizioni della loro attività, non siano in grado di occupare l’intera percentuale di persone con disabilità prevista dalla Legge 68/99, possono presentare domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione alla Regione Piemonte, per un periodo di massimo tre anni e con possibilità di rinnovo autocertificando il protrarsi delle speciali condizioni di attività sopracitate.

L’esonero parziale prevede, per ciascun soggetto disabile non assunto, un versamento di 39,21 euro al giorno (basandosi sullo specifico contratto di lavoro) al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.

Cosa cambia?

Il versamento del contributo esonerativo, a partire dal 2023, non avverrà più semestralmente, bensì annualmente, nell’anno successivo cui si riferisce l’esonero.

Secondo questo criterio, l’annualità 2023 dovrà essere versata nel 2024 entro e non oltre il 15 ottobre, con la possibilità di versarla in un’unica soluzione, oppure in due rate (31 luglio 2024 e 15 ottobre 2024).

Entro la fine del 2023 verranno pubblicate sul sito le modalità e la procedura da utilizzare.

Il pagamento sarà a consuntivo, pertanto l’esonero relativo a un’annualità sarà versato nell’anno successivo già a decorrere dal 2023. Dal 2024, entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite il modulo MOD C_ANNO dovrà essere comunicata una serie di dati utili a determinare l’importo dell’esonero.

Se l’Ufficio Regionale non comunica variazioni, significa che l’importo calcolato è corretto. L’Azienda riceverà entro il 30 giugno l’avviso per il pagamento, che dovrà essere versato entro il 15 ottobre in un’unica soluzione, oppure in due soluzioni.

A titolo esplicativo, l’importo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 dovrà essere versato entro il 15 ottobre 2024, previa presentazione dell’apposito modello (modello C/2023), da effettuarsi entro il 31 gennaio 2024.

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