Licenziamento con Legge 104: quando è ritenuto legittimo?

Licenziamento con Legge 104: quando è ritenuto legittimo?

La Legge 104/1992 tutela i diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, garantendo loro permessi retribuiti. Tuttavia, l‘uso improprio dei permessi di legge​ 104 può legittimare il licenziamento da parte del datore di lavoro. Infatti, qualora il lavoratore decida di utilizzare i propri permessi per lo svolgimento di attività diverse e non correlate all’assistenza del familiare malato, il datore di lavoro può interrompere il rapporto tramite un licenziamento per giusta causa, anche senza preavviso.

Quando si può licenziare un dipendente con la 104?

Il licenziamento di un dipendente che usufruisce dei permessi 104 è legittimo se:

  • Il lavoratore utilizza i permessi per attività non connesse all’assistenza del familiare disabile;
  • L’assenza assume forme e modalità incompatibili con l’assistenza prevista dalla legge 104;
  • Viene accertato un abuso dei permessi attraverso indagini effettuate da un’agenzia investigativa.

In questi casi, il dipendente viola gli obblighi di fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro, compromettendo il rapporto di fiducia.

Quando il licenziamento con Legge 104 è illegittimo?

È importante sottolineare che il licenziamento, se attuato senza il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge, rischia di essere illegittimo. Il confine fra l’utilizzo legittimo dei permessi e l’abuso del diritto riconosciuto, infatti, va identificato basandosi sull’entità e sull’importanza della presunta violazione del lavoratore rispetto alla finalità della norma, ponendo particolare attenzione alla specificità del caso preso in esame.

Attività personali durante i permessi 104

Il lavoratore può svolgere attività personali durante i permessi, ma in modo accessorio e per un tempo limitato rispetto all’assistenza del familiare disabile. A titolo esemplificativo, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, durante la fruizione del permesso, aveva partecipato a un corso di formazione sulla malattia del padre affetto da Alzheimer (ordinanza n. 23434 del 26 ottobre 2020). La Corte Suprema ha ritenuto che non vi fossero violazioni della normativa, visto il significativo numero di ore dedicate all’assistenza del familiare e la correlazione tra il corso svolto e il fine ultimo della Legge 104.

Pronunce sul licenziamento con Legge 104

Per chiarire ulteriormente quanto previsto in tema di licenziamento con Legge 104, indichiamo di seguito le principali pronunce sull’argomento da parte degli organi giurisdizionali.

L’assenza deve essere correlata all’assistenza al familiare

Come già specificato, l’assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi 104 deve essere direttamente correlata all’assistenza del soggetto disabile, trattandosi di un beneficio che può incidere sull’organizzazione aziendale e che trova dunque giustificazione esclusivamente nei casi considerati di maggiore tutela da parte del legislatore. In assenza di qualsiasi nesso tra l’assenza del dipendente e l’assistenza alla persona disabile, viene a mancare la coerenza con la finalità della norma e, di conseguenza, si può rilevare un uso improprio o un abuso del diritto (Ordinanza Cassazione n. 13274/2024).

Vicinanza all’assistito e attività svolte in sua vece

Il lavoratore che fruisce dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 non è tenuto a dedicare tutte le ore di permesso all’assistenza diretta della persona invalida, come chiarito dalla Corte d’Appello di Salerno con la Sentenza n. 38/2024. L’assistenza, infatti, va intesa non solo come cura del familiare disabile, ma anche come svolgimento di tutte le attività che l’assistito non è in grado di portare a termine in autonomia. Su un tema analogo si è espressa anche la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 2235/2023, dichiarando che il concetto di assistenza non deve essere inteso come vicinanza costante e ininterrotta al disabile, ma che debba ricomprendere invece tutti gli interventi necessari alle sue esigenze fondamentali di vita.

Attività di investigazione per licenziamento con Legge 104

L’uso dei permessi 104 per lo svolgimento di attività differenti da quelle assistenziali, come abbiamo visto, può dare il via a un licenziamento per giusta causa, venendo a mancare la ragion d’essere del beneficio stesso. Per verificare che tali permessi siano utilizzati secondo le modalità previste dalla Legge, la Cassazione ha previsto che il datore di lavoro possa affidare a un’agenzia investigativa il compito di effettuare controlli in merito (Ordinanza n. 6468/2023).

Permessi giornalieri

L’Ordinanza n. 25290/2022 della Corte Suprema ribadisce la natura giornaliera (e non su base oraria) dei permessi previsti dalla Legge 104, che possono essere fruiti «a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno», e hanno la finalità di assistere, in forme non specificate, segnatamente in termini infermieristici o di accompagnamento, una «persona con handicap in situazione di gravità».

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