Nella conversione in legge del decreto Lavoro, sono state apportate alcune modifiche che non hanno sostanzialmente alterato i criteri previsti.
Contratti a termine
- sui contratti a termine la misura più rilevante è la conferma dell’allungamento dell’acausalità fino a 36 mesi, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (il testo originario ne prevedeva 8) ;
- confermata invece l’introduzione di un “tetto” del 20 % rispetto al totale dei rapporti a tempo indeterminato all’utilizzo dei contratti a termine: il superamento di tale limite comporta una sanzione pecuniaria che oscilla dal 20% della retribuzione complessiva del lavoratore per il primo superamento nella singola unità produttiva, al 50% della retribuzione oltre alla prima unità (scompare l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato);
- se i contratti collettivi anche aziendali fissano un diverso “tetto” (limite massimo), rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato, è quest’ultimo il limite massimo da rispettare.
- i datori di lavoro che superano il tetto del 20%, hanno la possibilità di mettersi in regola entro fine 2014, salvo che i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli;
- il limite del 20% non è applicabile agli enti di ricerca (pubblici e privati) e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca e possono riguardare progetti aventi una durata anche superiore ai 36 mesi;
- fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a termine;
- viene meno l’obbligo di consegnare al dipendente un modulo separato per l’informativa sul diritto di precedenza prima di procedere ad una nuova assunzione.
- la quota di stabilizzazione del 20% degli apprendisti (per poter assumerne di nuovi) è stata circoscritta alle aziende con oltre 50 addetti;
- il contratto di apprendistato dovrà contenere il piano formativo individuale in forma sintetica;
- confermato l’obbligo, oltre alla forma scritta del contratto e del patto di prova, del piano formativo scritto anche se in forma sintetica per la formazione trasversale nell’apprendistato professionalizzante, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
- la Regione dovrà comunicare entro 45 giorni all’impresa il calendario dell’attività formativa e indicare le sedi, in caso di mancato adempimento l’azienda non è tenuta alla formazione pubblica;
- la Regione può anche avvalersi, in vai sussidiaria, dell’azienda o dell’associazione cui aderisce;
- prevista la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato per periodi anche stagionali, precisando che tale facoltà è riservata alle Regioni che hanno definito un sistema di alternanza scuola lavoro.
L’utilizzo dei contratti di solidarietà, in alternativa ai licenziamenti collettivi, prevede una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale e assistenziale.