Legge di Bilancio 2021: le novità per i datori di lavoro

Legge di Bilancio 2021: le novità per i datori di lavoro

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio n.178 del 30 dicembre 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021, si delineano le seguenti disposizioni in materia di lavoro e previdenza, le quali verranno successivamente approfondite sulla base dei relativi provvedimenti attuativi, ove necessari, e delle indicazioni operative che saranno fornite.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario FIS/FSBA, Cassa Integrazione in Deroga

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la concessione di altre 12 settimane di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, di Cassa Integrazione in Deroga e di assegno ordinario che riguardino lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 1° gennaio 2021. Tali 12 settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale, devono essere collocate nei periodi compresi tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di Cassa Integrazione in Deroga.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti, autorizzati ai sensi del Decreto Ristori e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane aggiuntive previste.

Esonero contributivo alternativo alla CIG

La norma riconosce ai datori di lavoro che non richiedano i suddetti interventi un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato e applicato su scala mensile.

Il beneficio è soggetto ad autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Blocco dei licenziamenti esteso fino al 31 marzo

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso. Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36

La norma modifica, per il biennio 2021 e 2022, la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017).

In particolare, si prevede per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età (35 anni e 364 giorni), che l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Inoltre, per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (con riferimento alla Circolare Inps 57/2020), la misura spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero è concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Viene esteso all’assunzione di tutte le lavoratrici donne lo sgravio contributivo già previsto solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero già previsto dall’art. 4, Legge n. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il beneficio previsto al presente articolo è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea.

Decontribuzione Sud

È prorogato l’esonero contributivo previsto dall’art. 27, comma 1 del DL 104/2020 per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, modulato come segue:

  • 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, mentre per il periodo successivo (1°luglio 2021 -31 dicembre 2029) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le Politiche della Famiglia. L’attuazione della misura è demandata alla decretazione interministeriale.

Congedo di paternità

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato

È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali.

Lavoratori fragili

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Stabilizzazione ulteriore lavoro dipendente

Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, si conferma il meccanismo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Assegno universale e servizi alla famiglia

È stato istituito un Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi.
Una quota del Fondo, a decorrere dall’anno 2022, sarà destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia istituito già dalla legge di bilancio 2020 per l’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Il provvedimento intende superare l’attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l’istituzione dell’assegno unico il cui ammontare è modulato sulla base
della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per autonomi e professionisti

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Con decretazione interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Politiche Attive

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle Politiche Attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, viene istituito un fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Inoltre, viene istituito il programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), per la presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale tramite specifici servizi di Politiche Attive del lavoro.

Contratto di espansione interprofessionale

La norma proroga al 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti.
Lo strumento è attivabile anche dalle imprese con almeno 250 dipendenti nel caso in cui le stesse attuino un accompagnamento a pensione per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza pensionistica utile.

Ulteriori disposizioni in materia pensionistica

È prevista la proroga di Opzione donna per il 2021 per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020.
Viene confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, che consente di percepire un’indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.
La c.d. sospensione per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro è estesa fino al 2023.
È stata infine introdotta una novità pensionistica di vantaggio riguardante il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico per cui anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

ISCRO

È istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

Scarica gli Allegati:

Legge di Bilancio 2021

Dossier Vol. 1 (artt. 1 – 105)

Dossier Vol. 2 (artt. 106 – 229)

Dossier Vol. 3 – Stati di previsione dei Ministeri

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