Detassazione della retribuzione di produttività

Detassazione della retribuzione di produttività

In attesa della pubblicazione del decreto che rende operativa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni di produttività, riportiamo i limiti economici previsti dal nuovo decreto per accedere alla detassazione della retribuzione:

  • 40.000 euro lordi, limite di reddito conseguito nell’anno 2012; 
  • 2.500 euro lordi quota di premio detassata nel corso dell’anno 2013 

La nuova normativa pone come prima condizione la stipula di un accordo collettivo di secondo livello ( aziendale o territoriale ) e il successivo deposito, entro 30 giorni dalla firma del contratto, alla Direzione territoriale del lavoro. 

In sede di deposito l’azienda dovrà inoltre autocertificare che l’accordo è coerente con le misure previste dalla legge e dalla normativa ministeriale.

I contratti aziendale o territoriale dovranno definire gli indicatori quantitativi utilizzati per misurare: produttività, redditività, efficienza e innovazione. In alternativa i predetti contratti, dovranno individuare almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto nell’ambito di quattro specifiche situazioni: orari flessibili, smaltimento ferie, utilizzo nuove tecnologie, mansioni fungibili.

Sulla base della nuova disciplina gli accordi di secondo livello dovranno individuare in maniera precisa il collegamento tra voci retributive e gli indicatori di produttività o una delle quattro specifiche situazioni sopra richiamate. Considerate le differenza sopra evidenziate rispetto al regime vigente nell’anno 2012 per l’individuazione delle somme agevolabili e in attesa delle istruzioni che verranno emanate in materia dagli Enti competenti, si ritiene opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione della detassazione della retribuzione di produttività per l’anno 2013 in attesa di verificare che, ove necessario, sia stato compiuto l’adeguamento in sede di accordo collettivo di secondo livello, ai criteri previsti dal nuovo decreto sopra richiamati.

Sarà comunque possibile, in sede di conguaglio, recuperare le eventuali maggiori imposte versate sulle somme che dovessero avere i requisiti per essere assoggettate ad imposta sostitutiva, senza esporre l’azienda a possibili interessi e sanzioni.

I Consulenti del lavoro dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o per adeguare i richiamati accordi alla predetta normativa.

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