Nuove opportunità di rateizzazione – Il decreto legislativo n. 159/2015 prevede per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015:
- la semplificazione per l’accesso alla rateizzazione, per le cartelle fino a 50.000 euro sarà possibile avviare il piano di rateazione senza allegare alcuna documentazione che dimostri l’impossibilità a versare in un’unica soluzione (solo nel caso in cui l’importo dovuto superi i cinquantamila euro è obbligatorio documentare, con apposite pezze giustificative, le motivazioni economiche che non consentono di far fronte al versamento in un’unica soluzione)
- la decadenza dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (saldando l’importo delle rate scadute, si avrà comunque l’opportunità di chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione e di riprendere i pagamenti)
Con l’ottenimento di una rateizzazione è possibile richiedere a Inps, Inail e Casse edili il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e all’Agenzia delle entrate il certicato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare ed appalti, godendo di sgravi e agevolazioni.
Inoltre, il provvedimento prevede la possibilità di presentare l’istanza di riammissione alla rateazione, entro il 21 Novembre 2015, anche da parte dei contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche, ditte individuali) che dal 22 ottobre 2013 sono decaduti da una precedente dilazione concessa per:
- cartelle di pagamento
- avvisi di accertamento esecutivi emesse da Agenzie entrate
- avvisi di addebito emessi dall’Inps
Il nuovo piano di rateazione si potrà estendere fino ad un massimo di 72 rate mensili: se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare comunque i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove misure cautelari e sospende le esecuzioni in corso.
I contribuenti interessati alla rateizzazione dovranno presentare l’istanza di riammissione tramite la compilazione di moduli dedicati, disponibili sul sito di Equitalia, che non deve essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Riammissione alla rateazione da cui si e' decaduti | |
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Chi può usufruirne | I debitori decaduti tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015 da precedenti rateazioni. |
Come accedere alla nuova riammissione | Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 21.11.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia. |
Regole | La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive. |
Norma | Fattispecie | Regole di rateazione |
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art. 19 co.3 lett. c DPR 602/1973 | Rateizzazioni concesse dal 22.10.2015 | E' possibile essere riammessi al piano di rateazione purché vengano saldate le rate residue |
art. 15 co.7 D.lgs. 159/2015 | Opportunità per i piani decaduti tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015 | E' possibile richiedere la dilazione presentando apposita istanza entro il 21.11.2015 |