Dal giorno 08.10.2016 è entrato in vigore il decreto correttivo al Jobs Act che contiene diverse novità.
Voucher
La comunicazione preventiva di attivazione voucher deve essere fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro; la comunicazione va inoltrata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente mediante sms o e-mail; al momento, non sono stati indicati riferimenti telefonici o indirizzi mail.
Pertanto, in questa fase transitoria, la procedura rimane invariata – attivazione e comunicazione tramite il sito dell’INPS – e, per dare certezza circa l’ora della comunicazione, è ora consigliato mandare una mail alla DTL con i dati richiesti.
Aziende e Professionisti devono comunicare dati anagrafici del lavoratore, codice fiscale, luogo di lavoro, giorno di inizio e fine della prestazione, ora di inizio e di fine della prestazione.
Occorre comunicare la data della singola giornata in cui la prestazione avrà luogo (con ora di inizio e ora di fine), poiché non è più possibile comunicare fino a 30 giorni consecutivi di uso voucher. Più precisamente, se il committente volesse far lavorare il prestatore in due differenti fasce orarie all’interno della medesima giornata, è necessario effettuare due distinte comunicazioni, una per ciascuna fascia di lavoro.
Le Aziende agricole sono soggette agli stessi vincoli, con la differenza che possono comunicare fino a tre giorni consecutivi di utilizzo dei voucher.
Le sanzioni per mancata comunicazione preventiva variano da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Le domande per eventi oggettivamente non evitabili (maltempo) potranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
L’inizio della sospensione o riduzione dell’orario dovrà avvenire entro 30 giorni dall’invio della domanda al Ministero del Lavoro (prima era trascorsi 30 giorni dall’invio della domanda).
Collocamento obbligatorio
Sono computati nella quota di riserva i lavoratori – valutati disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro -, anche se non assunti con il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione di capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima del correttivo era solo superiore al 60%) oppure una disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Le sanzioni per mancata assunzione di disabili entro i termini sono ora quintuplicate da 30,64 euro a 153,20 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore disabile non assunto.
Dimissioni/risoluzioni consensuali telematiche
Anche i Consulenti del Lavoro e la Direzione Territoriale del Lavoro possono ora inviare la comunicazione telematica.