Gestione del personale e contratto di rete

Gestione del personale e contratto di rete

Le nuove disposizioni sulla gestione del personale e sul contratto di rete, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto 2014, consentono interessanti sviluppi per le aziende della rete che intendano effettuare operazioni di distacco.

L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro (detto distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (detto distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In presenza di un contratto di rete le condizioni essenziali del distacco, come l’interesse del distaccante, sorgono automaticamente in forza dell’operare della rete (art.30 comma 4 – ter, del D.L.vo n. 276/2003). Ne consegue che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e degli altri Enti deputati ai controlli, a fronte di distacchi tra le aziende della rete non possono intervenire sulla congruità degli elementi essenziali dell’istituto come la temporaneità, l’interesse del distaccante e l’attività svolta dal lavoratore in favore dell’impresa distaccataria. Gli organi si limiteranno invece a verificare la sussistenza del contratto di rete, consentendo un utilizzo più snello del distacco, in ragione dell’esistenza del contratto di rete stesso.

Sarà quindi possibile condividere la manodopera tra imprese diverse, mantenendo inalterata la titolarità del rapporto di lavoro in capo all’azienda che ha assunto il lavoratore, ma condividendo la prestazione lavorativa per il tempo necessario, con la fatturazione del costo della prestazione.

Per le imprese che operano in rete, è inoltre ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete (si tratta di una novità del legislatore priva di precedenti giurisprudenziali).
Con questo istituto è ammessa la possibilità di collegare il contratto di lavoro con il contratto di rete, permettendo a ciascun imprenditore appartenente alla rete di esercitare potere direttivo sul lavoratore. Per quanto riguarda invece eventuali responsabilità penali civili e amministrative, sarà necessario ricondursi alle regole stabilite attraverso il contratto di rete.

Il legislatore ha così accordato due distinti strumenti per una gestione del personale più flessibile all’interno delle reti: il distacco per far fronte ad esigenze temporanee di mobilità, la codatorialità per esigenze permanenti di un uso comune delle prestazioni di lavoro.

I principali vantaggi pratici nell’utilizzo di questi strumenti sono molteplici, quali ad esempio la formazione interna dei dipendenti, la maggiore efficienza nella divisione del lavoro, la suddivisione dei costi tra le imprese codatrici e la tutela dei posti di lavoro.

Note

La creazione di reti d’impresa è stata ulteriormente semplificata, prevedendo un modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese. Il modello può essere compilato e trasmesso al Registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web del sito www.registroimprese.it, dopo averlo sottoscritto in forma digitale.

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