Sono state definite le nuove linee guida per i tirocini extracurriculari, ossia quelli realizzati fuori da un percorso scolastico, che possono essere:
– di formazione e orientamento, che possono essere effettuati da neodiplomati e neolaureati, nei primi 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;
– di inserimento/reinserimento lavorativo, accessibili a disoccupati, inoccupati e disabili, senza limiti di età anagrafica.
La durata del tirocinio non può superare i 12 mesi (fino a 24 mesi per i soggetti disabili), con una durata minima di 2 mesi, ad eccezione delle attività stagionali, per le quali si può scendere ad un mese.
L’azienda che ospita il tirocinante deve essere in regola con la normativa sulla sicurezza e con il collocamento obbligatorio, non deve avere in atto procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.
Inoltre, non possono essere attivati tirocini in presenza di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, effettuati nei 12 mesi precedenti, nella stessa unità, o in sostituzione di lavoratori assenti.
Non è possibile attivare tirocini extracurriculari con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro o di collaborazione, anche in forma di prestazione, con il soggetto ospitante negli ultimi 2 anni, ad eccezione del lavoro accessorio/occasionale.
Il compenso minimo è stato confermato, ossia pari a € 300,00 con la possibilità che la regione possa definire valori più elevati (ad es., per la regione Piemonte, il compenso minimo è di € 600,00).
E’ stato introdotto un sistema premiante sul numero dei tirocinanti in ipotesi di assunzione con un contratto di almeno 6 mesi, con un incremento delle quote standard.
Il soggetto ospitante dovrà erogare la formazione generale (di almeno 4 ore) oltre a quella specifica, della durata prevista dal livello di rischio, oltre a provvedere alla sorveglianza sanitaria, nei soli casi previsti dalla normativa vigente.