L’Inps, con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha fornito indicazioni in merito alla modifica della durata della prognosi riportata nel certificato di malattia: in caso di guarigione anticipata (e dunque rientro anticipato) rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore, per poter rientrare al lavoro, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso al medico.
La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio del lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dell’Inps.
La rettifica deve essere effettuata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato: questa è la prassi per una corretta liquidazione della malattia da parte dell’Inps.
Le sanzioni
Poiché sono frequenti i casi in cui, a seguito della visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Inps venga a conoscenza della rientro anticipato al lavoro rispetto alla prognosi indicata, sono state indicate sanzioni per la mancata o tardiva comunicazione della rettifica.
Le sanzioni a carico del lavoratore sono quelle già previste per i casi di assenza ingiustificata a seguito di visita di controllo, al massimo fino al giorno precedente la ripresa anticipata dell’attività lavorativa (100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza).