A causa dell’emergenza Covid-19, la Fondazione Studi ha emanato disposizioni regionali per la gestione dei tirocini attivi presso le Aziende. Per leggere tutta la circolare cliccare qui.
Per quanto riguarda i tirocini attivati in Piemonte, lo Studio provvederà alla sospensione come da disposizioni; per quelli attivati nelle altre regioni le Aziende dovranno comunicare al loro operatore ditta se la sospensione dovrà essere fatta o se invece il tirocinante potrà lavorare in smart working (per poter effettuare la relativa comunicazione).
Per i tirocini attivati con enti proponenti diversi da Fondazione, l’Azienda dovrà mettersi in contatto con l’ente interessato che fornirà le istruzioni da seguire. Una volta ricevute le informazioni l’azienda cliente dovrà comunicare all’operatore ditta come procedere.
Disposizioni regionali Piemonte
Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani (Comunicazione Regione del 11/03/2020)
Facendo seguito alle indicazioni della Direzione circa i servizi al lavoro, si comunica di procedere alla sospensione dei tirocini avviati.
Questo periodo di sospensione potrà essere recuperato con proroga al termine del tirocinio, al pari delle altre sospensioni previste da normativa. Nel caso in cui vi siano tirocini in scadenza durante il periodo di sospensione, si proceda ad una proroga per il periodo di sospensione maturato: potranno essere effettuate più proroghe fino a quando sarà possibile il rientro in tirocinio.
Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l’eventuale volontà del tirocinante. Sul registro cartaceo occorre indicare la motivazione dell’assenza indicando “sospensione per emergenza sanitaria COVID-19”.
Riguardo ai tirocini autorizzati, si suggerisce il differimento dell’avvio: nel caso in cui ciò comporti il superamento dei 30 giorni previsti dalle disposizioni, si considerano autorizzate le deroghe previa comunicazione via pec: la comunicazione dovrà riportare la motivazione “per emergenza sanitaria” e gli estremi del tirocinio (CF tirocinante e dell’azienda).
Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.
Tirocini extracurriculari (Regione – Precisazioni su Decreto Reg. n. 25 del 02/03/2020)
Nel caso di tirocini extracurriculari non è prevista alcuna sospensione e ai tirocinanti si applicheranno i provvedimenti cautelativi che le aziende riterranno di adottare per il proprio personale.
Le sospensioni delle attività adottate per disposizioni aziendali possono essere assimilate alla chiusura aziendale e pertanto il relativo periodo se superiore a 15 giorni potrà essere recuperato con proroga, come da disciplina regionale. In caso di sospensioni per periodi inferiori, l’assenza non è imputabile al tirocinante e pertanto non dovrà essere computata ai fini del raggiungimento della frequenza minima del 70% per il riconoscimento dell’indennità mensile.
Disposizioni regionali Lombardia
Tirocini extracurriculari autofinanziati (FAQ DG Istruzione, Formazione e Lavoro del 27/02/2020)
I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali il punto d) dell’ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.
Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle
attività a cui è possibile attenersi.
In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria. Pertanto:
- in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
- nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
- gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio.
Tirocini extracurriculari in Garanzia Giovani (FAQ DG IFL del 27/02/2020)
Nel caso di tirocini attivati nell’ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell’eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.
Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione
specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari.