Protocolli anti-contagio, test e vaccini: la mappa per il datore di lavoro

Protocolli anti-contagio, test e vaccini: la mappa per il datore di lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento per rispondere ai più frequenti quesiti su protocolli anti-contagio, test e vaccini. Di seguito una sintesi per i datori di lavoro.

Documenti per la vaccinazione dei lavoratori tramite l’Azienda

  • Accordo fra Regione Lombardia, Confindustria, Confapi e Anma del 10 marzo 2021
  • Raccomandazioni ad interim dell’11 marzo 2021 sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questi due documenti offrono ai lavoratori la possibilità di essere vaccinati sul luogo di lavoro, nel rispetto delle condizioni sanitarie previste. Si precisa che attualmente la normativa non prevede l’obbligatorietà del vaccino per alcun settore.

FAQ


Il datore di lavoro può imporre il vaccino al lavoratore?


La normativa vigente prevede che l’imprenditore sia tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tuttavia l’art. 32 della Costituzione prevede che il cittadino sia libero di scegliere se sottoporsi o meno ai trattamenti sanitari non obbligatori per disposto normativo. Pertanto no, il datore di lavoro non può imporre il vaccino ai lavoratori, ma solo offrire loro la possibilità si sottoporvisi.


Come ci si comporta al rifiuto del lavoratore di vaccinarsi?

Il datore di lavoro non può essere informato in merito a dati personali e particolari che riguardino il lavoratore dal punto di vista sanitario, tuttavia al rifiuto del lavoratore può conseguire la visita medica dello stesso per verifica di idoneità da parte del medico competente. In caso di temporanea inidoneità, è possibile ricorrere alla modalità smart working o, in alternativa, allo spostamento in un’unità lavorativa diversa e più idonea (da elaborazione DVR Covid). La sospensione (non retribuita) può essere presa in considerazione solo in casi eccezionali, come misura di tutela della salute del lavoratore stesso.


Cosa deve fare il datore di lavoro?

  • Aggiornare il documento di valutazione dei rischi: il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione in ambito aziendale;
  • Individuare nel DVR Covid le mansioni esposte al rischio;
  • Individuare con il medico competente i lavoratori maggiormente esposti al rischio;
  • Prevedere un’eventuale modifica dei protocolli sanitari, basandosi sul nuovo Documento di valutazione dei rischi;
  • Fornire i dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari e idonei, e provvedere all’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
  • Predisporre misure idonee di prevenzione e procedure anti-contagio per il personale interno ed esterno;
  • Apporre idonea segnaletica di sicurezza.


In caso di contagio, il lavoratore che non si è sottoposto al vaccino ha diritto al riconoscimento dell’infortunio?

La presunzione dell’occasione di lavoro in caso di contagio da Sars Cov-2 opera solo nei confronti delle categorie di lavoratori previste dalla Circolare Inail n.13/2020. Tali lavoratori, in caso rifiutino di sottoporsi al vaccino, hanno comunque diritto al riconoscimento dell’infortunio in caso di accadimento, e alla relativa tutela assicurativa.


Si può introdurre il test sierologico e/o il tampone molecolare come misura preventiva obbligatoria?

Secondo il contenuto dei Protocolli anti-contagio e le posizioni dello Statuto dei lavoratori, non si può prevedere con certezza che il tampone possa costituire una misura obbligatoria in azienda, ma può essere stabilita come misura preventiva da applicarsi su base volontaria dei lavoratori, a maggior ragione se altamente consigliata da parte del medico competente.


Quali sono le disposizioni per il trattamento del dato relativo ai test in azienda?

Per quanto riguarda la rilevazione della temperatura, la questione privacy è normata dalle disposizioni dei Protocolli anti-contagio, mentre per quanto riguarda i test sierologici e i tamponi molecolari in azienda, l’unica base giuridica che si possa oggi considerare è quella del consenso libero, specifico, espresso e inequivocabile, ciò la base volontaria secondo cui il lavoratore acconsente al trattamento del dato.

Si precisa che il datore di lavoro non può in nessun caso richiedere al lavoratore informazioni in merito al dato relativo al vaccino, mentre il medico competente deve trattare tali informazioni nel rispetto delle disposizioni attuali e tenerne eventualmente conto in sede di valutazione dell’idoneità alla specifica mansione. Il datore di lavoro si deve attenere alle sole disposizioni del medico. Il Garante della Privacy specifica inoltre che non si possono richiedere “pass vaccinali” per accedere a determinati luoghi e servizi.


Il lavoratore in quarantena, sorveglianza precauzionale o isolamento può lavorare?

Sì, nel caso sia possibile svolgere l’attività in smart working e non vi sia una malattia conclamata. In alternativa il lavoratore deve essere posto in malattia.


Qual è la differenza tra quarantena e isolamento?

L’isolamento prevede la separazione delle persone infette da Covid-19 dal resto della comunità per il periodo di contagiosità, mentre la quarantena prevede delle restrizioni negli spostamenti di persone sane che, però, potrebbero essere state esposte al virus.


Come avviene il contatto stretto che origina la quarantena?

  • Convivenza con una persona infetta da Covid-19;
  • Contatto fisico diretto con un caso Covid-19;
  • Contatto diretto con le secrezioni di un caso Covid-19;
  • Contatto diretto a distanza minore di 2 metri e superiore a 15 minuti con un caso Covid-19;
  • Personale sanitario o di laboratorio che entrino in contatto diretto con un caso Covid-19 o con campioni di un caso Covid-19 senza impiego di DPI raccomandati;
  • Viaggi su mezzi pubblici a distanza di uno o due posti con un caso Covid-19;
  • Gli operatori sanitari possono valutare ulteriori esposizioni ad alto rischio sulla base delle valutazioni individuali del rischio.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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