Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30: misure anti-Covid e congedi parentali

Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30: misure anti-Covid e congedi parentali

Il 13 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30. Esso prevede ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 e nuovi interventi a sostegno dei lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena. Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto.

Misure anti-Covid (art.1)

  • Dal 3 al 5 aprile 2021 si applicano a livello nazionale (a esclusione della zona bianca) le misure previste dal Decreto Legge n.19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è comunque consentito spostarsi una volta al giorno verso una sola abitazione privata all’interno della propria Regione, tra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • Sono state introdotte ulteriori restrizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano per il periodo compreso tra il 15 marzo al 6 aprile;

Le FAQ del Governo descrivono nel dettaglio tutte le disposizioni previste dal Decreto Legge in base alla Regione di riferimento.

Congedi per genitori con figli in DAD (art. 2)

  • Il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la sua prestazione lavorativa in smart working per un periodo che corrisponda in tutto o in parte alla durata dell’attività didattica a distanza del figlio. Lo stesso vale per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competenza seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • Se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore con figlio di età inferiore ai 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per la durata intera o parziale della DAD, per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena per avvenuto contatto. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione stessa;
  • Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del Dl in esame, durante il periodo corrispondenti in tutto o in parte alla durata dell’attività didattica a distanza del figlio per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena per avvenuto, possono essere convertiti a domanda nel congedo previsto dal presente decreto, con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
  • In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto nei casi sopra citati di astenersi dal lavoro senza ricevere retribuzione o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus  per  l’acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali. Il  bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi  non  iscritti  all’INPS,  subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.

Si attendono ora le istruzioni dell’Inps per l’invio delle richieste.

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