Dimissioni e risoluzione consensuale con modalità telematica

Dimissioni e risoluzione consensuale con modalità telematica

Fermo restando la comunicazione che l’Azienda deve effettuare entro cinque giorni dalla cessazione al Centro per l’Impiego, a decorrere dalla data del 12.03.2016 le dimissioni, la risoluzione consensuale nonché le loro revoche dovranno essere comunicate, ai fini della loro efficacia, solo con modalità telematica.

L’invio telematico potrà essere effettuato in autonomia direttamente dal lavoratore oppure il lavoratore può avvalersi dell’assistenza dei c.d. “soggetti abilitati” (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione).

Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata esercitando in siffatto modo la revoca della decisione in precedenza fatta.

Il modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale è disponibile per i lavoratori ed i soggetti abilitati sul sito www.lavoro.gov.it

Tale modulo garantisce, in particolare:

  • la verifica dell’identità del soggetto che effettua la comunicazione (al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco)
  • l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale)
  • la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione
  • l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca

Sono escluse dalla suddetta comunicazione telematica:

  • le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri o del lavoratore padre soggette alla convalida presso la DTL competente per territorio
  • quelle derivanti da rapporto di lavoro domestico
  • le dimissioni o la risoluzione consensuale intervenute nelle sedi protette di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione

La compilazione del modulo per la comunicazione o la revoca delle dimissioni e della risoluzione consensuale può essere operata:

  • direttamente dal lavoratore previa registrazione sul portale Cliclavoro e previo possesso del PIN Inps dispositivo. Qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN inps dovrà richiederlo all’Istituto previdenziale, operazione che potrebbe richiedere del tempo
  • dal soggetto abilitato. In tal caso, il soggetto abilitato si assume la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico ed il lavoratore non deve preoccuparsi di richiedere password e pin

Il sistema informatico del Ministero invierà automaticamente il modulo alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e della DTL competente per territorio.

Sanzioni

Si ricorda che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

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