L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello 144/2024, chiarisce che il rimborso per le attività sportive dei figli non rientranti nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”, non può considerarsi riconducibile al welfare e deve essere assoggettato a tassazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del T.U.I.R.
In sostanza, il vantaggio fiscale per le attività previste dal welfare aziendale può essere riconosciuto solo quando le predette attività sportive sono realizzate in ambito scolastico, escludendo pertanto eventuali iscrizioni a circoli sportivi, palestre, corsi e associazioni sportive dilettantistiche in contesto extrascolastico.
Nella Risposta 144/2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che tale previsione è da considerarsi valida anche in caso di attività sportive svolte all’interno di istituti scolastici, qualora il soggetto erogatore del servizio sia l’associazione sportiva e l’iniziativa non sia inclusa nei piani di offerta formativa scolastica.
Spiegazione: il rimborso delle attività sportive secondo il T.U.I.R.
In base a quanto disposto per “le opere e i servizi di utilità sociale a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari” dall’art. 51, comma, 2, lettera f), il lavoratore deve risultare estraneo al rapporto economico tra il datore di lavoro e il gestore dei servizi, e pertanto il gestore dovrà ricevere il pagamento direttamente dal datore di lavoro.
In questo contesto, per quanto riguarda le somme erogate a titolo di rimborso spese, occorre invece fare riferimento alla lettera f-bis) del medesimo comma, in cui si dichiara che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari” .
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, l’opzione del rimborso spese non può essere contemplata poiché le spese per attività sportiva extrascolastica non assolvono una funzione educativa o istruttiva in senso stretto e non possono nemmeno considerarsi servizi integrativi all’educazione.
Quali sono le opzioni del datore di lavoro?
Per le attività sportive svolte al di fuori del contesto scolastico, il datore di lavoro può:
- Offrire servizi in ambito sportivo (ma non erogare rimborsi spese), godendo dell’agevolazione di cui all’art. 51, comma, 2, lettera f) del T.U.I.R;
- Decidere di erogare al lavoratore un rimborso per le attività sportive del familiare, ma in questo caso tale somma concorrerà alla formazione del reddito imponibili e sarà soggetta a imposte e contributi.





