Sabato 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore Decreto Dignità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – n. 161 del 13 luglio 2018 – che ha confermato per i contratti a termine quanto anticipato in precedenza. Contratti a tempo determinato: cosa cambia? la durata massima scende da 36 a 24 mesi e potrà essere rinnovato al massimo per 4 volte; la stipula del contratto può essere “acausale” fino a 12 mesi, mentre per i rinnovi sono reintrodotte le causali (esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, necessità temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria o per necessità di sostituire lavoratori assenti per ferie, ad esempio); oltre all’aliquota contributiva dell’1,4 % per il finanziamento della Naspi, è previsto un contributo previdenziale aggiuntivo pari allo 0,5 % per ogni rinnovo (raggiungendo così l’1,9 % di contributo addizionale). Invece, le attività stagionali non subiranno alcuna modifica a seguito dell’introduzione del Decreto Dignità. Sono state modificate anche le indennità riconosciute ai lavoratori che vengono ingiustamente licenziati: da 24 a 36 mensilità. Le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore. Al contratto di somministrazione è applicata la disciplina del contratto a termine, a esclusione della disciplina sui limiti massimi di contingentamento e del diritto di precedenza.