Si rende noto a tutti i lavoratori la gestione degli adempimenti contributivi e fiscali, che da questo mese (busta paga del mese di maggio 2014), lo Studio provvederà ad applicare in modo automatico il bonus di 80 euro mensili a tutti i lavoratori, in presenza delle seguenti condizioni:
- reddito annuo 2014 non superiore a 26.000 euro (da 24.000 a 26.000 è prevista una rimodulazione del bonus)
- rapporto di lavoro in essere
Lo Studio provvederà a quantificare il reddito presunto anno 2014 sulla base dei dati retributivi presenti nella busta paga. Si precisa che per il pagamento del predetto bonus, non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore in quanto, in presenza di un reddito da lavoro inferiore ai 26.000 euro anno, il bonus di 80 euro dovrà essere corrisposto in modo automatico.
Si ricorda inoltre che il reddito prodotto nel 2014, per dare diritto al Bonus, deve generare un’imposta da versare al netto delle detrazioni da lavoro dipendente; in caso contrario il Bonus potrà essere riconosciuto con la dichiarazione Mod. 730, salvo diverse istruzioni successivamente emanate.
Per la corretta erogazione del bonus, il lavoratore dovrà aver cura di verificare il reddito complessivo anno 2014 in quanto, vi rientrano tutti i redditi, con la sola esclusione del reddito dell’abitazione principale. I lavoratori che hanno iniziato il rapporto di lavoro durante l’anno 2014 o che hanno un lavoro a part-time, dovranno dichiarare il reddito percepito da altro datore di lavoro.
Il lavoratore a part-time, oltre a dichiarare il reddito altro datore, dovrà specificare, barrando la casella relativa, se intende rinunciare al credito (bonus ), al fine di evitare una molteplice erogazione con l’inevitabile recupero di quanto erroneamente percepito, in sede di conguaglio di fine anno o di dichiarazione dei redditi.
I lavoratori che non hanno il presupposto per il riconoscimento del Bonus di 80 euro, sono tenuti a darne comunicazione compilando l’apposita dichiarazione.
Qualora fosse stato corrisposto il predetto bonus in presenza di un reddito che eccede il limite annuale di 26.000, lo stesso sarà recuperato nel mese successivo o in occasione del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.