La riforma del lavoro: JOBS ACT

La riforma del lavoro: JOBS ACT

Con l’approvazione definitiva del decreto sul contratto a tutele crescenti – che entrerà in vigore dal 1 marzo 2015 e il cui contenuto è stato anticipato dallo Studio nella Newsletter “Speciale 2015” del gennaio scorso – si verrà a creare uno spartiacque tra “prima” e “dopo” nel rapporto di lavoro, e avverrà dunque una vera e propria riforma del lavoro.

Faranno parte del “prima” i lavoratori che a quella data avranno già un lavoro a tempo indeterminato per i quali continueranno ad essere applicate le vecchie regole previste dalla riforma Fornero.

Faranno parte del “dopo” i lavoratori che saranno assunti a tempo indeterminato dopo la predetta data. Per costoro troverà applicazione il regime previsto dal contratto a tutele crescenti. 
L’indennizzo economico sarà il rimedio generale per i licenziamenti illegittimi. La reintegra diverrà invece un’eccezione limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o disciplinare, solo qualora il fatto contestato si riveli insussistente, cioè falso.
Le nuove regole hanno l’intento di eliminare la “paura di assumere” soprattutto con contratto a tempo indeterminato. Infatti con il nuovo contratto a tutele crescenti si eliminano le incertezze giudiziarie nei casi di licenziamento illegittimo: sarà previsto un risarcimento di importo prevedibile e crescente in funzione dell’anzianità aziendale (misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità).
Restano in ogni caso invariate le regole per le piccole imprese (fino 15 dipendenti).

Il contratto a tutele crescenti non si limita però a dare più certezze in ipotesi di licenziamento, ma si regge anche sull’incentivo in vigore dalla data del 1 gennaio 2015 che esonera dal pagamento dei contributi previdenziali per un triennio. L’incentivo previsto per tutto il 2015 per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato prevede un esonero dai contributi fino a 8.060 euro l’anno.
La circolare Inps 17/2015 ha precisato che l’incentivo contributivo si applica anche quando l’assunzione avviene in adempimento ad un obbligo di legge (es. assunzione obbligatoria di personale inabile).
La circolare prevede inoltre che tale incentivo spetti anche quando l’azienda confermi a tempo indeterminato un lavoratore a termine.

Il decreto prevede l’applicazione delle nuove norme in tema di licenziamento anche ai licenziamenti collettivi in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta, mentre in precedenza vigeva l’istituto della reintegra.

È bene ricordare che nel caso in cui il datore di lavoro superi la soglia dei 15 dipendenti dopo la data di entrata in vigore del decreto, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, sarà disciplinato dalle nuove disposizioni.

Viene inoltre confermata l’abolizione del tentativo preventivo di conciliazione con una nuova procedura conciliativa che si differenzia dalla precedente per natura, si tratta infatti di un tentativo facoltativo, ma soprattutto per le tempistiche poiché si esperisce dopo che il licenziamento è stato comunicato. 

Per quanto riguarda invece i contratti a termine, rimane immutata la durata, rinnovabile per 5 volte per un limite di 36 mesi.

ARTICOLI CORRELATI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL MONDO DEL LAVORO!