Liquidazione Tfr mensile

Liquidazione Tfr mensile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga del TFR maturando in vigore dal prossimo 3 aprile. In conseguenza del ritardo nella pubblicazione del provvedimento, i datori di lavoro inizieranno a liquidare mensilmente il TFR in busta paga (ivi compresa l’eventuale quota destinata ai Fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria INPS), ai lavoratori che ne faranno richiesta avvalendosi del modello appositamente predisposto, a partire dalla busta paga di aprile.

Non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti il modello.

Modalità di pagamento: Le aziende oltre i 49 dipendenti dovranno far fronte alla liquidazione mensile del Tfr con risorse proprie mentre quelle fino a 49 dipendenti potranno optare per il pagamento del Tfr attraverso risorse proprie o con ricorso a finanziamento bancario come da apposito accordo quadro stipulato tra Ministero del Lavoro e Associazione Bancari Italiana.

Il DPCM fissa, in via generale, l’inizio della corresponsione del Tfr dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui il datore di lavoro (fino a 49 dipendenti) optasse per il finanziamento bancario, le operazioni di liquidazione decorreranno dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Beneficiari: I dipendenti del settore privato in servizio da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, potranno richiedere, per i periodi di paga dal 01/03/2015 al 30/06/2018, la quota di Tfr maturata, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione. 
Sono esclusi dal beneficio i lavoratori domestici, i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o interessati da accordi di ristrutturazione dei debiti, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga.
Rimane, infine, preclusa la possibilità di vedersi liquidare il Tfr in busta paga per i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporti la cessione del quinto dello stipendio, abbiano fornito il TFR a garanzia del predetto finanziamento.
Tale preclusione permane fino alla notifica da parte del mutuante dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Trattamento fiscale: il Tfr

  • è assoggettato a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta. Non concorre invece alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus 80 euro
  • non costituisce imponibile ai fini previdenziali

Misure compensative per i datori di lavoro: ai datori di lavoro che liquidano il Tfr mensilmente, si applicheranno l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il TFR (pari, per la generalità dei lavoratori, allo 0,20% ovvero allo 0,40% per i dirigenti industria) nella stessa percentuale di TFR maturando liquidato mensilmente.

Inoltre, ai datori di lavoro che liquidano il Tfr utilizzando risorse proprie, senza, dunque, ricorrere al finanziamento si applicheranno le seguenti ulteriori misure compensative:

  • deducibilità dal reddito di impresa del 4 o del 6%, rispettivamente, se l’impresa ha oltre 49 addetti ovvero fino a 49 addetti
  • esonero (pari attualmente allo 0,28%) dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee (ANF, maternità, disoccupazione)

Ciò implica che i datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti che optano per il finanziamento del Tfr beneficeranno solo dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il TFR e non anche delle ulteriori misure compensative (deducibilità ai fini del reddito d’impresa ed esonero nella misura dello 0,28% dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee).

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