Alternanza scuola–lavoro: l’opportunità di conoscere e scegliere il tuo capitale umano

Alternanza scuola–lavoro: l’opportunità di conoscere e scegliere il tuo capitale umano

Con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa e di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro, la legge “La Buona Scuola” potenzia ulteriormente l’alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione.

In particolare:

  • inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;
  • istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L’alternanza si realizza sia con attività all’interno della scuola sia extrascolastiche.

L’obiettivo dell’alternanza scuola–lavoro è quella di accorciare le distanze fra scuola e lavoro, di avvicinare generazioni diverse, di dare una risposta concreta alle richieste del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Perché un’azienda dovrebbe aderire?

E’ una domanda che titolari e dirigenti di imprese grandi, medie o piccole si fanno. “Cosa ci guadagno nel portarmi in casa questi studenti?”.

E’ di fondamentale importanza per le aziende conoscere il capitale umano delle risorse che intendono inserire all’interno del proprio organico; attraverso l’alternanza scuola–lavoro è possibile testare le attitudini, le competenze e la formazione dello studente, per poter scegliere e pianificare in modo strategico l’organigramma aziendale.

Inoltre, in questo modo le aziende avranno la possibilità di far orientare ad hoc la professionalità dei ragazzi – in sinergia con l’istituto scolastico – per impostare un percorso costruito sulle esigenze aziendali.

Ovviamente, coesiste un notevole vantaggio economico per le aziende:  è previsto un esonero contributivo per tre anni (per un massimo di € 3.250,00 annui) nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste.

L’esonero contributivo si applica, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, anche a studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

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