Coronavirus: decreto legge Liquidità e sospensione versamenti

Coronavirus: decreto legge Liquidità e sospensione versamenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì 8 aprile il decreto legge Liquidità contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese.

Clicca qui per leggere l’analisi proposta da Confindustria.

Lo scenario che va a delinearsi a seguito della sovrapposizione di norme contenute nel nuovo Decreto con quelle già contenute nel DL 18/2020 – cd “Cura Italia”, con particolare riferimento alla sospensione dei termini di versamento, è questo:

  • soggetti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni di Euro, non effettuano i versamenti in scadenza nel mese di aprile o di maggio qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
  • soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro, non effettuano i versamenti in scadenza nel mese di aprile o di maggio qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi riguardano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i soggetti effettuano in qualità di sostituti d’imposta, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail con scadenza nel mesi di aprile e maggio e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

  • Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, i versamenti IVA di aprile e maggio sono sospesi in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33%, rispettivamente nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta

In questo caso la sospensione riguarda i versamenti IVA di aprile e maggio.

  • Soggetti rientranti nelle attività previste dal Dl 18/2020 qui elencate a prescindere dalla riduzione di fatturato.

I versamenti sospesi riguardano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i soggetti effettuano in qualità di sostituti d’imposta, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail con scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Soggetti indicati al punto 5 dell’art. 61- DL 18/2020 qui elencate, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

I versamenti sospesi riguardano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i soggetti effettuano in qualità di sostituti d’imposta, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail con scadenza tra il 2 marzo e il 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Si evidenzia inoltre che i soggetti che essendo tenuti, non hanno provveduto ai versamenti entro lo scorso 20 marzo, potranno eseguire gli stessi entro il 16/04/2020 senza il pagamento di sanzioni e interessi.

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