Esonero contributi per mancato utilizzo strumenti di integrazione salariale

Esonero contributi per mancato utilizzo strumenti di integrazione salariale

Il decreto Agosto prevede l’esonero dai contributi e l’estensione degli strumenti di integrazione salariale per ulteriori 18 settimane con modalità diverse e costi diversi.

A lato di questo nuovo intervento di assistenza per le aziende più in difficoltà, il Legislatore ha voluto “premiare” le aziende che in questa fase di assoluta criticità non utilizzeranno gli strumenti del decreto Agosto e, quindi, non richiederanno l’estensione degli strumenti di sostegno previsti con la condizione di aver utilizzato per i mesi di maggio e giugno gli strumenti precedentemente messi a disposizione.

In questo preciso caso, è previsto un esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con esclusione del premio INAIL (anche in questo caso il decreto Agosto cita “premi e contributi”), per un periodo massimo di 4 mesi, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile.

L’utilizzo dell’esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni.

Il datore di lavoro dovrà fare una attenta valutazione circa l’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione e considerare la convenienza del far rientrare tutti al lavoro o mantenere qualcuno in sospensione.

Per effettuare però questa valutazione bisognerà attendere le indicazioni di prassi: la più semplice sembrerebbe essere quella di calcolare le ore di cassa integrazione fruite da ciascun lavoratore a maggio e giugno e raddoppiarle. Tale importo determinerà le ore “esentate da contributi” fruibili fino a fine anno dai medesimi lavoratori.

Altra ipotesi è quella di una esenzione pari al valore della contribuzione che sarebbe stata dovuta nel caso in cui il lavoratore avesse lavorato a maggio e giugno, anziché essere posto in CIG (contribuzione virtuale sulle ore perse); tale valore raddoppiato potrebbe costituire il credito contributivo da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

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