Il testo del decreto agosto è in fase di conversione alla Camera e, come accaduto per il precedente dl Rilancio, si prospetta un iter non facile con diverse modifiche rispetto alla versione originale pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La scadenza del testo è fissata al 13 ottobre 2020; entro quella data, le Camere dovranno licenziare il testo definitivo, pena la decadenza delle misure annunciate.

Di seguito, le principali novità del decreto Agosto per Aziende e Lavoratori.

Cassa integrazione

Le novità più rilevanti riguardano la cassa integrazione la quale viene prolungata di ulteriori 9 settimane più 9 (18 in totale). La CIG è fruibile da 13 luglio al 31 dicembre 2020 ma, a differenza di prima, è legata al confronto con il fatturato aziendale del 2019.

L’entità del contributo è pari al:

  • 9% della retribuzione non erogata durante la CIG quando la riduzione del fatturato è stata inferiore o pari al 20%;
  • 18% della retribuzione non erogata durante la CIG non vi è stato calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Stop ai licenziamenti

Sciolto il nodo della proroga del divieto di licenziamento. Il testo del decreto agosto prevede che lo stop sia legato all’estensione della cassa integrazione: quindi, le aziende potranno licenziare solo al termine della cassa COVID o dei 4 mesi di sgravi contributivi alternativi.

Rateizzazione e proroga adempimenti fiscali

Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine del 2020. La prima scadenza da tenere a mente resta quella del 16 settembre 2020, data entro la quale si dovrà versare o l’importo totale o il 50% del dovuto ovvero la prima delle quattro rate mensili.

Il restante 50% di ritenute Irpef, IVA e contributi INPS potrà essere versato dal 2021, in un massimo di 24 rate. Ok nel testo del decreto anche allo stop delle cartelle fino al 15 ottobre e alla sospensione di Tosap e Cosap per il 2020.

Contratti a termine

Il decreto legge prevede anche la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

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