Assegno Unico Universale: nuova misura a sostegno delle famiglie

Assegno Unico Universale: nuova misura a sostegno delle famiglie

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi della Legge n. 46 del 1° aprile 2021.

In base a tale delega, in via temporanea e nelle more dell’adozione dei provvedimenti normativi di cui sopra, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori di cui al Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 112 del 30 luglio 2021.

A partire dal 1° gennaio 2022, invece, in attuazione della legge delega n. 46/2021 sopra enunciata, possono essere presentate le domande di erogazione dell’Assegno Unico e Universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La domanda va presentata all’INPS in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID, oppure tramite Patronati o il Contact Center dell’Istituto.

Non vi è alcuna fretta di presentare la domanda, in quanto coloro che la presenteranno entro il 30 giugno 2022 avranno comunque gli arretrati da marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario (quindi non in busta paga).

L’Inps ha, inoltre, comunicato che è online un servizio di simulazione dell’importo dell’assegno spettante al seguente link.

Sul sito stesso sono anche presenti alcune FAQ al riguardo, qui allegate unitamente all’informativa predisposta dall’Istituto rivolta ai Lavoratori, che si consiglia di esporre in bacheca. Inoltre, qui è possibile scaricare la lettera a firma congiunta dell’Agenzia Entrate e dell’Inps rivolta alle Aziende.

L’Assegno Unico e Universale verrà erogato dal 1° marzo 2022 e, da quella data, cesseranno di avere efficacia:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Rimarrà vigente il bonus nido.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Beneficiari

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  3. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  4. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  5. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  6. svolga il servizio civile universale;
  7. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Al fine di assicurare la piena riconoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno.

Requisiti

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Criteri

  • Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

  • Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

  • Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

  • Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
  • Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
  • Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

  • Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
  • Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

  • A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  1. valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare, e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.

La maggiorazione mensile in parola spetta:

  1. per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  2. per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  3. per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
  4. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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