Legge di Bilancio 2022: riforme in ambito di lavoro e politiche sociali

Legge di Bilancio 2022: riforme in ambito di lavoro e politiche sociali

La Legge di Bilancio 2022 è diventata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 a seguito della pubblicazione nella GU il 31 dicembre 2021.

Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2022, contiene riforme rilevanti e strutturali per il lavoro e le politiche sociali.

Qui di seguito i punti più rilevanti:

Tassazione delle persone fisiche nella Legge di Bilancio 2022

  • Vengono ridisegnati i lineamenti fondamentali dell’Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote che passano da 5 a 4:
Scaglione annuale 2022 Scaglione mensile 2022 Aliquota 2022
Fino a €15.000,00 Fino a €1.250,00 23%
Oltre €15.000,00 e fino a €28.000,00 Oltre a €1.250,00 e fino a €2.333,33 25%
Oltre €28.000,00 e fino a €50.000,00 Oltre a €2.333,33 e fino a €4.166,66 35%
Oltre €50.000,00 Oltre a €4.166,66 43%
  • Ne consegue anche una riorganizzazione e armonizzazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Le detrazioni da lavoro dipendente dal 1° gennaio 2022:

Reddito complessivo Detrazioni
Fino a €15.000,00 €1.880,00 e comunque non inferiore a €690,00. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l’importo della detrazione non può essere inferiore a €1.380,00
Oltre €15.000,00 e fino a €28.000,00
Oltre €28.000,00 e fino a €50.000,00
Oltre €25.000,00 e fino a €35.000,00 Le detrazioni appena descritte sono aumentate di €65,00

L’ulteriore detrazione è soppressa.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Dal primo gennaio 2022:

  • la cassa integrazione spetta anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti di primo e terzo livello (con conseguente proroga del periodo di apprendistato)
  • L’anzianità minima passa da novanta a trenta giorni nell’unità produttiva oggetto della sospensione/riduzione
  • In caso di pagamento diretto dell’Inps delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente
  • Si introduce un meccanismo premiale: a decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionale ridotta
  • Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • La copertura obbligatoria dei Fondi bilaterali è assicurata anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti.
  • Per i Fondi bilaterali alternativi dell’articolo 27 del d.lgs. n. 148/2015 viene chiarito il principio dell’obbligatorietà della contribuzione e introdotta una specifica previsione che richiede la regolarità del versamento contributivo ai Fondi bilaterali quale condizione per il rilascio del DURC.
  • Il Fondo di integrazione salariale (FIS, art. 29 d.lgs. n. 148/2015) continua a erogare anche prestazioni in via residuale, e copre, così, tutti i datori di lavoro non rientranti nella CIGO o nei Fondi bilaterali, quindi anche le micro imprese del terziario, cioè i datori che occupano almeno un dipendente
  • i trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS), sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi bilaterali senza alcuna distinzione settoriale

Legge di Bilancio e contratto di solidarietà

  • Le imprese possono stipulare contratti di solidarietà attraverso la contrattazione collettiva aziendale, con l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
  • Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% a decorrere dal primo gennaio 2022.
  • Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato è innalzato al 90% a decorrere dal primo gennaio 2022.

Il contratto di espansione nella Legge di Bilancio 2022

  • Si estende anche agli anni 2022 e 2023
  • si amplia il campo di applicazione inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti.

Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno: far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di cigs anche non continuativi; per gli tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

Sconto contributi previdenziali per i lavoratori con retribuzione fino a 35.000 euro annui

La manovra contempla uno sconto sui contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui.

Lo sconto

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico,
  • vale in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  • è pari a 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato del rateo di tredicesima

Sconto contributi previdenziali a favore delle lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022,

  • è riconosciuto, nella misura del 50%,
  • l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato
  • a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità
  • per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data dal rientro.

Esonero contributivo per assunzione lavoratori di qualsiasi età provenienti da aziende in crisi

La manovra prevede che:

  • sia riconosciuto alle imprese che assumono a tempo indeterminato
  • lavoratori, a prescindere da limiti di età
  • di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa.
  • L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per36 mesi (3 anni), entro un limite di 6.000,00 euro annui.

Sconto sulla contribuzione dell’apprendistato formativo

  • per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • stipulati nell’anno 2022
  • è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove
  • uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.

Giro di vite ai tirocini extracurriculari nella Legge di Bilancio

Si interviene per contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari (non quelli curriculari, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio).

Si prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della novella, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali. Nelle more della pubblicazione, si anticipa che, dal 2022 in poi, saranno destinati esclusivamente a soggetti con difficoltà di inclusione sociale.

Stabilizzazione congedo a favore dei padri lavoratori dipendenti

La misura, già prevista in forma sperimentale viene ora portata a regime , cioè diventa stabile per  gli anni a venire:

  • il congedo di dieci giornate di astensione dal lavoro obbligatoria
  • retribuite al 100%
  • da utilizzare entro i cinque mesi di età del figlio

Vien confermato anche l’ulteriore giornata di congedo facoltativo

Legge di Bilancio e parità di genere

Incrementato di 50 milioni il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere. Il Fondo consentirà di finanziare i meccanismi premiali a favore delle imprese, anche quelle con meno di 50 addetti, previsti dalla legge sulla parità salariale (Legge n. 162 del 2021) che ha introdotto la certificazione della parità di genere. Presso il ministero del Lavoro è istituito un fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dote di 3 milioni per il 2022.

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