Malattia per lavoratori all’estero: le linee guida dell’INPS

Malattia per lavoratori all’estero: le linee guida dell’INPS

Può avvenire, soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia globale, che un lavoratore temporaneamente stanziato in un Paese estero sia colpito da un evento di malattia. Cosa bisogna fare, dunque, in caso di malattia all’estero indennizzata dall’INPS? Lo stesso Istituto Previdenziale ha pubblicato online una guida informativa volta a rispondere a tale incognita.

Il lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, ammalatosi durante un soggiorno all’estero, conserva il diritto all’indennità economica secondo la normativa italiana. Sarà sempre necessario esibire una certificazione medica completa di tutti i dati essenziali, rilasciata nel rispetto del Paese in cui è avvenuto il soggiorno.

Pur essendo all’estero, il lavoratore sarà tenuto a rispettare gli orari di reperibilità per le visite mediche di controllo.

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea

Se la malattia è insorta in un Paese UE, i Regolamenti comunitari prevedono che sia applicata la legislazione del Paese presso il quale è assicurato il lavoratore (nel nostro caso, l’Italia).

Per confermare il diritto all’indennità da malattia, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico (o all’Istituzione incaricata) del Paese in cui si trova al momento dell’evento e richiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa dal primo giorno utile.

Il certificato dovrà essere trasmesso entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS di riferimento e, sempre entro due giorni, il lavoratore dovrà inviare al datore di lavoro l’attestato di malattia. Il certificato può essere anticipatamente trasmesso tramite fax, PEC o e-mail, con l’obbligo successivo di presentarlo comunque in formato originale. Non vi è alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione.

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Il lavoratore che si ammala durante la permanenza in un Paese al di fuori dell’Unione Europea, dovrà comunque farsi rilasciare la certificazione di malattia che ne attesti l’incapacità lavorativa.

I dati essenziali del certificato e le modalità di trasmissione rimangono le stesse previste per l’Unione Europea, ma può essere previsto dagli accordi che la certificazione sia esente da legalizzazione (ossia dalla conferma di validità del documento tramite timbro o altre procedure previste dal Paese in cui è avvenuto il soggiorno).

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Se l’evento di malattia insorge all’interno di un Paese extra UE che non ha stipulato accordi o convenzioni in materia con l’Italia, il lavoratore avrà diritto all’indennità di malattia solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rimpatrio (ma sempre entro i termini di prescrizione annuale).

Recarsi all’estero durante la malattia

Il lavoratore che intenda recarsi all’estero durante l’evento di malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, deve comunicarlo all’INPS, che effettuerà una valutazione medico legale per verificare la fattibilità dello spostamento, escludendo eventuali rischi di aggravamento.

In ogni caso, il lavoratore deve sempre comunicare l’indirizzo estero per consentire la reperibilità per le eventuali visite mediche di controllo.

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