Esonero contributivo per le lavoratrici madri: le indicazioni dell’INPS

Esonero contributivo per le lavoratrici madri: le indicazioni dell’INPS

Con la circolare n. 102 del 19 settembre e il messaggio n. 4042 del 9 novembre, l’INPS ha definito le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri previsto dall’art. 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022, in via sperimentale per il solo anno 2022.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha previsto l’esonero nella misura del 50% sulla sola contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

In sintesi

  • l’Istituto precisa, con una interpretazione estensiva della norma, che il beneficio spetta a tutte le lavoratrici madri, a prescindere dal settore e dalla tipologia contrattuale, che rientrino nel posto di lavoro anche qualora il rientro effettivo avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio;
  • L’esonero viene applicato nella misura del 50% sulla sola contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre. Il beneficio ha una durata complessiva di 12 mesi a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
  • Nel caso in cui ci siano cause che posticipino il rientro effettivo dal lavoro (es. ferie, malattia, permessi retribuiti) purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero. Viceversa, laddove vi sia stato un rientro effettivo della lavoratrice madre al termine dell’astensione di maternità, l’eventuale successiva fruizione del congedo parentale non preclude l’applicazione dell’esonero in trattazione in quanto lo stesso ha decorrenza dalla data del primo rientro effettivo sul posto di lavoro.

L’Istituto ha inoltre chiarito che, nel caso in cui la lavoratrice non sia rientrata nel posto di lavoro dove si è verificata l’astensione per maternità, l’esonerò potrà essere riconosciuto dal nuovo datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice.

L’esonero contributivo in questione non costituisce aiuto di Stato e pertanto non è soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea, ed è inoltre cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla vigente legislazione.

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