CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione: da aprile l’indennità per ritardato rinnovo

CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione: da aprile l’indennità per ritardato rinnovo

Il 19 marzo 2024 le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il verbale che definisce congiuntamente le regole e gli importi per l’erogazione della copertura economica prevista in caso di ritardato rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione, con data di scadenza 31/03/2024.

In particolare, il CCNL prevede l’erogazione di una copertura economica pari al 40% (e al 60% da ottobre) dell’inflazione riferita all’anno precedente da calcolarsi su una base di computo convenzionale, pari a 1977 euro mensili.

In attuazione della suddetta disposizione, il verbale indica gli importi mensili da riconoscere a partire dai mesi di aprile e ottobre 2024.

Incrementi retributivi CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione

Personale non viaggiante

Livello Parametro ICE Aprile ICE Ottobre
Quadro 169 59,74 89,60
159 56,20 84,30
146 51,61 77,41
3° Super 132 46,66 69,99
128 45,24 67,87
122 43,12 64,68
4° Junior 119 42,06 63,09
116 41,00 61,50
109 38,53 57,79
6° Junior 100 35,35 53,02

Personale viaggiante

Livello Parametro ICE Aprile ICE Ottobre
C3 133,50 46,83 70,25
B3 133,00 46,66 69,99
A3 132,50 46,48 69,72
F2 129,50 45,43 68,14
E2 129,00 45,25 67,88
D2 128,50 45,08 67,62
H1 124,50 43,68 65,51
G1 124,00 43,50 65,25
I 116,00 40,69 61,04
L 119 41,75 62,62

Il verbale precisa che:

  • Gli importi indicati in tabella dovranno essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18.5.2021” (ICE) e cesseranno di essere erogati al momento del rinnovo del contratto.
  • L’ICE dovrà essere assoggettata agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrerà nel computo degli istituti contrattuali e legali.
  • Della somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo.
  • Ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite nell’accordo di rinnovo del CCNL.

Si ricorda che la giurisprudenza ormai prevalente ha ritenuto che le somme erogate ai dipendenti a titolo di superminimo, possono essere assorbite dai successivi trattamenti complessivamente più favorevoli.

Le eccezioni a tale principio sono individuate dalla giurisprudenza nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva disponga espressamente una deroga all’assorbibilità oppure quando tale compenso è strettamente legato a particolari meriti o maggiore onerosità delle mansioni svolte.

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