CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione: da aprile l’indennità per ritardato rinnovo

CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione: da aprile l’indennità per ritardato rinnovo

Il 19 marzo 2024 le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il verbale che definisce congiuntamente le regole e gli importi per l’erogazione della copertura economica prevista in caso di ritardato rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione, con data di scadenza 31/03/2024.

In particolare, il CCNL prevede l’erogazione di una copertura economica pari al 40% (e al 60% da ottobre) dell’inflazione riferita all’anno precedente da calcolarsi su una base di computo convenzionale, pari a 1977 euro mensili.

In attuazione della suddetta disposizione, il verbale indica gli importi mensili da riconoscere a partire dai mesi di aprile e ottobre 2024.

Incrementi retributivi CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione

Personale non viaggiante

LivelloParametroICE AprileICE Ottobre
Quadro16959,7489,60
15956,2084,30
14651,6177,41
3° Super13246,6669,99
12845,2467,87
12243,1264,68
4° Junior11942,0663,09
11641,0061,50
10938,5357,79
6° Junior10035,3553,02

Personale viaggiante

LivelloParametroICE AprileICE Ottobre
C3133,5046,8370,25
B3133,0046,6669,99
A3132,5046,4869,72
F2129,5045,4368,14
E2129,0045,2567,88
D2128,5045,0867,62
H1124,5043,6865,51
G1124,0043,5065,25
I116,0040,6961,04
L11941,7562,62

Il verbale precisa che:

  • Gli importi indicati in tabella dovranno essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18.5.2021” (ICE) e cesseranno di essere erogati al momento del rinnovo del contratto.
  • L’ICE dovrà essere assoggettata agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrerà nel computo degli istituti contrattuali e legali.
  • Della somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo.
  • Ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite nell’accordo di rinnovo del CCNL.

Si ricorda che la giurisprudenza ormai prevalente ha ritenuto che le somme erogate ai dipendenti a titolo di superminimo, possono essere assorbite dai successivi trattamenti complessivamente più favorevoli.

Le eccezioni a tale principio sono individuate dalla giurisprudenza nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva disponga espressamente una deroga all’assorbibilità oppure quando tale compenso è strettamente legato a particolari meriti o maggiore onerosità delle mansioni svolte.

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