Fine dello smart working agevolato dal 1° aprile

Fine dello smart working agevolato dal 1° aprile

Le condizioni agevolate per lo smart working sono terminate il 31 marzo, l’ultima scadenza disposta dal Decreto Anticipi (D.L. 145 del 18 ottobre 2023) per i lavoratori con figli under 14 e i soggetti fragili. Dal 1° aprile, infatti, per continuare a svolgere la propria attività in smart working sarà necessario stipulare un accordo individuale in forma scritta con il datore di lavoro.

Smart working agevolato: cosa dice la normativa?

Lo smart working agevolato è stato introdotto nel 2020 per rispondere tempestivamente all’emergenza Covid-19, al fine di consentire la prosecuzione delle attività lavorative ed evitare lo stallo del mercato italiano. Tale modalità semplificata offriva la possibilità di operare in smart working senza la necessità di accordi individuali.

La disciplina ha previsto, nel corso degli ultimi anni, numerose proroghe per agevolare l’attuazione del lavoro agile. Numerose realtà lo hanno infatti riconosciuto come strumento utile sia in termini di flessibilità e work-life balance, sia per quanto concerne l’aumento della produttività aziendale.

Nonostante ciò, già per i dipendenti pubblici il termine è scaduto il 31 dicembre 2023.

Diversa la situazione per i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14, che hanno potuto beneficiarne fino alla fine di marzo 2024. In quest’ultimo caso, la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2024 non ha previsto ulteriori rinvii, prevedendo dunque un ritorno totale alla modalità ordinaria a partire dal 1° di aprile.

In ragione di ciò, Luca Ciriani, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha sottolineato la natura non emergenziale del lavoro agile: “Superata la fase emergenziale, si è proceduto a un progressivo rientro in presenza e, dunque, alla riduzione del ricorso massivo all’utilizzo del lavoro agile, che da strumento emergenziale si è progressivamente riappropriato della sua reale natura di strumento organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Accordo individuale per il lavoro agile

Con la modalità ordinaria, lo svolgimento della propria attività in smart working richiede un accordo individuale tra dipendente e azienda, che rispetti le seguenti condizioni:

  • Il lavoro agile deve essere frutto di un‘adesione volontaria e concordata tra le due parti;
  • Il dipendente che si rifiuti di lavorare da remoto non può essere soggetto di procedimenti discipinari o licenziamenti;
  • L’accordo individuale deve rispettare i requisiti minimi previsti dal Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile;
  • In presenza di un giustificato motivo, sia il datore di lavoro che il dipendente possono recedere dall’accordo individuale prima della data prevista.

Obblighi da parte del datore di lavoro

Le aziende del settore privato sono tenute all’invio delle comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile, indicando il periodo di inizio dello smart working (o di proroga dello stesso) entro i 5 giorni successivi all’evento. In caso di mancato invio della comunicazione, la normativa prevede una sazione amministrativa per ogni lavoratore interessato.

Il datore di lavoro dovrà inoltre dare priorità alle richieste effettuate da:

  • lavoratori con figli con disabilità (di qualsiasi età);
  • lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni;
  • lavoratori con disabilità o caregivers.

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