Accordo di conciliazione in sede sindacale: l’importanza della neutralità del luogo

Accordo di conciliazione in sede sindacale: l’importanza della neutralità del luogo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065 del 2024, fornisce alcune importanti precisazioni riguardanti la scelta del luogo di stipula dell’accordo di conciliazione in materia di lavoro. I giudici della Corte Suprema hanno sottolineato che, affinché l’accordo sia valido e non impugnabile, la sede scelta deve avere carattere di neutralità, e non può pertanto corrispondere alla sede del datore di lavoro.

Sedi previste per l’accordo di conciliazione

Le rinunce e le transazioni che riguardano i i diritti del lavoratore (e che derivano da disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo), sono legittime e non impugnabili solo nel caso in cui vengano espresse all’interno di un verbale di conciliazione formalizzato in una delle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 4° comma c.c.

Le sedi previste sono le seguenti:

  • Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro;
  • Sede prevista dal contratto collettivo applicato tra le parti;
  • Sede giudiziale;
  • Collegio di Conciliazione e di Arbitrato;
  • Commissione di Certificazione in funzione conciliativa;
  • Sede sindacale.

L’accordo di conciliazione in sede sindacale

In ambito di sede sindacale avvengono i tentativi di conciliazione previsti dall’art. 410 c.c., riguardanti vertenze in materia di lavoro, che possono essere effettuati con l’assistenza di un sindacalista conciliatore, secondo quanto previsto dall’art. 411 c.c.

Con la sentenza n. 10065 del 15 aprile 2024, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che la protezione del lavoratore non è affidata esclusivamente all’assistenza della rappresentanza sindacale, ma anche al luogo in cui avviene la stessa conciliazione.

Tali precisazioni si pongono il fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi natura.

I giudici hanno dunque evidenziato non solo la figura del conciliatore (sindacalista), ma anche l’importanza della neutralità del luogo di stipula dell’accordo. Secondo la Cassazione, infatti, il 4° comma dell’art. 2113 del c.c. individua non solo gli organi preposti, ma anche le sedi in cui è possibile svolgere le conciliazioni.

In quest’ambito, il 3° comma dell’art. 411 c.c. fa riferimento alla conciliazione in sede sindacale: la Cassazione stabilisce che, per le conciliazioni effettuate ai sensi del predetto articolo, le parti possano concludere l’accordo conciliativo solamente presso la sede del sindacato, escludendo perciò la sede del datore di lavoro o qualsiasi altra sede.

Conclusioni

In sintesi, l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale mira a fornire al lavoratore gli strumenti per conoscere i diritti a cui rinuncia e in che misura, così da garantire un consenso informato e consapevole.

In aggiunta, i luoghi identificati dal Legislatore hanno carattere tassativo e non sono sostituibili con sedi alternative, in quanto direttamente correlati all’organo deputato alla conciliazione, oltre a rappresentare un ambiente neutro ed estraneo dall’influenza della controparte.

Tale limite territoriale non sussiste, invece, in caso di negoziazione assistita o tramite il Collegio di conciliazione e di arbitrato previsti dall’art. 412-quater c.c., poiché in queste eventualità il Legislatore non precisa il luogo, ma solamente la procedura da seguire.

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