Congedo parentale: indennità all’80% per un mese in più

Congedo parentale: indennità all’80% per un mese in più

Con la Circolare n. 57 del 18/04/2024 e il successivo Messaggio n. 1629 del 26/04/2024, l’Inps illustra le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale nell’ambito del settore privato, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024.

L’art. 1 comma 179 della Legge di Bilancio 2024 ha infatti modificato il comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs n.151/2001, disponendo l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Si ricorda, infatti, che già la legge di Bilancio 2023, aveva introdotto la medesima elevazione della misura dell’indennità dal 30% all’80% per la durata massima di un solo mese di congedo parentale.

Destinatari dell’indennità di congedo parentale

L’elevazione dell’indennità si applica al genitore assunto come lavoratore dipendente del settore privato o pubblico, che termini il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Tale aumento dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari: in questo caso l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), dovrà essere fruita entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore.

Ogni altra categoria di lavoratori (es. lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata) è esclusa dalla previsione normativa.

Per queste ragione, se uno dei genitori è un lavoratore dipendente e l’altro no l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) sarà fruibile solo dal genitore lavoratore dipendente.

Modalità

La modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva la retribuzione dal 30% all’60% (80% per l’anno 2024), per un ulteriore mese ricompreso in uno dei 3 mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, a condizione che tale mensilità sia fruita entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, l’ulteriore mensilità indennizzata in misura superiore al 30% è una sola per entrambi i genitori, ed è fruibile sia in modalità alternata che in via esclusiva da uno dei due. La fruizione alternata tra i genitori non preclude in ogni caso la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Suddivisione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura superiore al 30% dal 2024

  • Periodo di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (limite massimo di un mese): fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni, per i quali il periodo di congedo di maternità (se la richiesta è presentata dalla madre) o, in alternativa, il congedo di paternità (se la richiesta è presentata dal padre) sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In questo caso, il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% potrà essere di un solo mese.
  • Periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione per  il primo mese e 60% della retribuzione per il secondo mese – 80% per l’anno 2024 (limite massimo due mesi):  fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni, per i quali il periodo di congedo di maternità (se la richiesta è presentata dalla madre) o, in alternativa, il congedo di paternità (se la richiesta è presentata dal padre) sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In questo caso il periodo di congedo parentale indennizzato all’80%, per il 2024 potrà essere di due mesi, mentre dal 2025 sarà di un mese all’80% e un mese al 60%.

Nel caso, invece, il congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022, il periodo di congedo parentale non godrà di alcuna elevazione della misura ordinaria del 30% della retribuzione.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica esclusivamente ai genitori che terminano il congedo di maternità (se la richiesta è presentata dalla madre) o, in alternativa, il congedo di paternità (se la richiesta è presentata dal padre) successivamente al 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi dalla possibilità di fruire di questa questa ulteriore mensilità elevata al 60% (80% per il 2024), tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Tale periodo può essere individuato normalmente nel primo periodo di congedo parentale, non precludendo la possibilità di imputarlo ai periodi successivi, purché:

  • non ecceda il limite di un mese di coppia;
  • sia ricompreso in uno dei 3 mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
  • sia fruito entro i primi sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso UniEmens

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 e aprile 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.

Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”.

Tale sistemazione può essere effettuata entro i flussi di competenza del mese di giugno 2024.

Presentazione della domanda

Non è prevista una specifica istanza all’Inps per il riconoscimento del periodo indennizzabile al 60% (80% per il 2024). La domanda va presentata con le consuete modalità telematiche per il congedo parentale.

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