Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

Ulteriori istruzioni dell’ispettorato nazionale del lavoro al personale ispettivo

Con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni chiarimenti in merito alla somministrazione fraudolenta, prevista dall’articolo 38-bis del Decreto Legislativo 81/2015.

La somministrazione fraudolenta si realizza quando viene posta in essere una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Con la Circolare menzionata, l’INL torna inoltre sulla tematica dell’appalto illecito, integrando propria precedente Circolare n, 10 dell’11 luglio 2018.

Al fine di richiamare l’attenzione delle imprese clienti riguardo l’attuale e delicato argomento, si ritiene utile proporre qui di seguito una sintesi dei contenuti della Circolare n. 3/2019.

Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

Il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nella elusione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Tali norme possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi, in quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto o specifici limiti alla somministrazione.

A fronte dell’utilizzo illecito dello schema negoziale dell’appalto, il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento.

Somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito

Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.

A titolo esemplificativo, potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

Sanzioni

La somministrazione fraudolenta è punita con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
Si configura solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data. Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l’applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

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