Editoriale | Jobs Act: un grande cambiamento in tema di licenziamenti

Editoriale | Jobs Act: un grande cambiamento in tema di licenziamenti

Come possiamo non parlare di Jobs Act?

La legge delega va a toccare una serie di argomenti piuttosto controversi e, a mio avviso, cerca di leggere e adeguare la normativa a un mercato del lavoro che negli ultimi anni ha cambiato ritmo sotto molti punti di vista.
Il punto scottante della legge delega nota come Jobs Act è il sostanziale cambiamento in materia di licenziamenti, che avrà efficacia solo per i nuovi assunti, con la conseguenza che, sui luoghi di lavoro, saranno contemporaneamente in vigore due diversi regimi: uno per i lavoratori già occupati, che conservano la normativa in essere, l’altro per i nuovi assunti, cui saranno applicate le nuove regole.
Saranno quindi due differenti normative a regolare i rapporti di lavoro in tema di applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970:

  • per i lavoratori in forza, troverà applicazione l’art. 18 così come modificato dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti economici o disciplinari, per i quali la prevista indennità è soggetta alla discrezione del giudice, con possibile rischio di reintegrazione;
  • per i lavoratori nuovi assunti in regime di Jobs Act, invece, in caso di licenziamenti economici o disciplinari, il reintegro viene escluso e sostituito con un’indennità; la possibilità del reintegro sarà limitata esclusivamente a situazioni specifiche disciplinate da un apposito decreto legislativo. Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi (che rientrano tra i licenziamenti economici), saranno esclusi dalla reintegrazione, che oggi si applica solo in caso di violazione dei criteri di scelta.

In sostanza, quello che differenzierà il contratto a tutele crescenti, destinato ai nuovi assunti, dai contratti in corso, saranno le regole in tema di licenziamenti, che prevedono l’applicazione di indennizzi ma non più la reintegra prevista dall’art. 18. Questo doppio regime per i contratti in corso e per le nuove assunzioni creerà una differenza di trattamento tra “vecchi” e “nuovi” assunti in tema di licenziamento, con tutte le relative conseguenze. Le differenze previste dai due regimi, però, troveranno nel tempo una graduale uniformità: infatti, nell’eventualità di una nuova assunzione che riguardi anche lavoratori attualmente rientranti nel vecchio regime di tutela (art. 18), essi saranno interessati, in caso di nuovo rapporto di lavoro, alla normativa relativa al contratto a tutele crescenti. 

Per concludere, con la nuova disciplina l’art. 18, con la conseguenza della reintegra, sarà limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori. In attesa dei decreti attuativi i consulenti del lavoro dello Studio sono a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni. Completato il quadro normativo con i decreti delega del Governo, che daranno attuazione alle misure contenute nella legge delega, lo Studio provvederà a organizzare un convegno informativo volto ad affrontare nello specifico i diversi aspetti del cambiamento normativo.

A tutti i miei migliori auguri per un Felice Natale e un prospero e sereno anno 2015!



Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

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