Il Decreto Dignità: Approfondimenti

Il Decreto Dignità: Approfondimenti

In merito all’introduzione delle novità introdotte dal Decreto Dignità, riteniamo opportuno precisare alcune modifiche apportate dalla legge di conversione al contratto a tempo determinato: in particolare è importante sottolineare la reintroduzione delle causali, da specificare all’atto della sottoscrizione di un contratto a tempo determinato o di una proroga, qualora si superino i dodici mesi di durata massima del contratto “acausale”.

L’obbligo di specifica delle causali dovrà essere rispettato immediatamente per i nuovi contratti a tempo determinato, intesi come i contratti stipulati con soggetti che non hanno mai prestato attività lavorativa per il datore di lavoro in passato con questa tipologia contrattuale.

La stessa regola si dovrà applicare anche per le proroghe ed i rinnovi, qualora il primo contratto a tempo determinato sia stato stipulato dal 14 luglio2018, in considerazione del fatto che detto primo contratto è stato sottoscritto in vigenza del decreto Dignità e, quindi, già con le nuove disposizioni di legge.

Nelle ipotesi invece di rinnovi o proroghe contrattuali, la legge di conversione del decreto dignità ha previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018, dopo tale termine (dal 1°novembre 2018) sarà obbligatoria l’applicazione della causale sia per il rinnovo o proroga, la cui durata, sommata alla durata inizialmente prevista nel contratto a termine, sia superiore ai 12 mesi di prestazione del lavoratore.

Le causali TASSATIVE previste dal decreto Dignità che possono essere utilizzate dal datore di lavoro per l’instaurazione di un rapporto a tempo determinato (ad esclusione del primo rapporto con durata non superiore a 12 mesi) sono le seguenti:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In pratica, restano esclusi dall’obbligo della motivazione soltanto il primo contratto a tempo determinato – esclusivamente qualora sia di durata non superiore a 12 mesi – e le eventuali proroghe successive al primo contratto – purché non vengano superati i 12 mesi sommando contratto iniziale e proroga.

Data Assunzione Regime Assunzione Data Proroga o Rinnovo Regime Proroga o Rinnovi
Prima del 14/7/2018 Vecchio: Acausale fino a 36 mesi con possibili 5 proroghe Tra il 14/7/18 e il 11/08/18 Nuovo: 4 Proroghe / 24 mesi / Con causale se > 12 mesi tra assunzione e rinnovo/proroga
Prima del 14/7/2018 Vecchio: Acausale fino a 36 mesi con possibili 5 proroghe Tra il 12/8/18 e il 31/10/18 Vecchio: 5 Proroghe/36 mesi/ Acausale
Prima del 14/7/2018 Vecchio: Acausale fino a 36 mesi con possibili 5 proroghe Dopo il 31/10/2018 Nuovo: 4 Proroghe / 24 mesi / Con causale se > 12 mesi tra assunzione e rinnovo/proroga
Tra il 14/7/18 e il 31/10/18 Nuovo: Acausale fino a 12 mesi. Se supero i 12 mesi serve la causale Qualsiasi Nuovo: 4 Proroghe / 24 mesi / Con causale se > 12 mesi tra assunzione e rinnovo/proroga
Dal 1/11/17 Nuovo: Acausale fino a 12 mesi. Se supero i 12 mesi serve la causale Qualsiasi Nuovo: 4 Proroghe / 24 mesi / Con causale se > 12 mesi tra assunzione e rinnovo/proroga

Sanzioni

Nel caso in cui non venga precisato il motivo di stipula in un contratto a termine di durata superiore a dodici mesi, quest’ultimo si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi, ovvero dalla data di inizio in caso di rinnovo.

La sanzione si applica anche in caso di motivazione non veritiera, dichiarata dal datore di lavoro al solo fine di eludere la legge.

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