Emergenza Coronavirus: il vademecum per le assenze dal lavoro

Emergenza Coronavirus: il vademecum per le assenze dal lavoro

In questi primi giorni di emergenza Coronavirus, i lavoratori e le aziende coinvolte dal contagio si domandano come gestire la situazione.

Ecco un vademecum , diffuso dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro, che identifica 5 tipologie di assenza dal lavoro.

Al momento, queste sono linee guida proposte dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro; seguiranno indicazioni più precise non appena saranno rese note le decisioni governative al riguardo.

1 – In zone di contagio

I lavoratori che vivono in una delle zone colpite dal contagio non possono uscire di casa per le disposizioni delle pubbliche autorità. In questo caso, il lavoratore è impossibilitato e giustificato a non recarsi al lavoro. L’assenza dal posto di lavoro è indipendente dalla sua volontà e necessaria per motivi di salute pubblica. Il lavoratore può stare a casa regolarmente retribuito.

Per questa tipologia di lavoratori è stata richiesta dall’Associazione la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria.

Una possibile alternativa è lo smart working, il lavoro agile che può essere svolto da remoto dal lavoratore subordinato, ove utilizzabile in base alla tipologia di attività svolta. A questo proposito, il decreto del governo semplifica le procedure, disponendo che possano lavorare da casa anche i dipendenti che non hanno ancora stretto un accordo individuale, così come previsto dalla legge, con il proprio datore di lavoro.

2 – Aziende a Rischio Coronavirus

Tra le possibili misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, c’è il divieto di accedere a determinate aree geografiche e, ne consegue, una sospensione dell’attività per aziende che si trovano nelle aree colpite da contagio. Anche in questo caso, l’assenza del lavoratore è giustificata e retribuita e si rende doveroso, scrivono i consulenti del lavoro, il ricorso alla Cassa integrazione, come preannunciato dal Ministero del Lavoro.

3 – In quarantena obbligatoria

Questa tipologia riguarda i lavoratori assenti per quarantena stabilita dai presìdi sanitari (in quanto aventi sintomi riconducibili al virus o poiché stati a stretto contatto con casi confermati di malattia infettiva diffusa).

L’assenza di questi lavoratori è assimilabile ad un trattamento sanitario e la sua assenza dovrà essere disciplinata come l‘assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4 – In quarantena volontaria

E’ l’assenza dei lavoratori che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio.
Al momento, è in vigore l’obbligo da parte degli individui che sono rientrati in Italia da zona a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza all’autorità sanitaria competente, per valutare la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.

In attesa di decisioni operative in merito alla quarantena volontaria da parte dei soggetti che provengono dalle zone a rischio in Italia, secondo la Fondazione Consulenti del Lavoro tale comportamento, che è oggettivamente prudenziale, dovrebbe essere trattato come se l’astensione dal lavoro fosse obbligata da un provvedimento amministrativo.

5 -Assenza per paura del contagio

L’assenza autodeterminata dal luogo di lavoro per la paura del contagio, in assenza di provvedimenti che limitano la circolazione ma solo per timore di essere contagiati, non è considerata legittima.

Si tratterebbe dunque di una assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, che può dar luogo a provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.

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