Coronavirus: approvato il Decreto Rilancio di maggio

Coronavirus: approvato il Decreto Rilancio di maggio

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il terzo provvedimento economico, il Decreto Rilancio di maggio (ex decreto Aprile) che conferma bonus e aiuti e introduce nuove misure più calzanti di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.

Sulla base del comunicato diramato all’esito della riunione del Consiglio, in attesa della pubblicazione in G.U., di seguito trovate le principali misure di interesse relative al mondo del lavoro.

Clicca qui per leggere la nota di sintesi elaborata da Confindustria.

Misure per la tutela dei lavoratori

1- In materia di integrazione salariale:

  • all’articolo 19 del DL “Cura Italia” viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale;
  • terminate le 9 settimane, viene prorogata la possibilità di richiedere CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
  • cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: non è più entro la fine del 4° mese ma l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
  • viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020;
  • successivamente all’entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’Inps, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell’indennità dovuta;
  • al fine di velocizzare le richieste di integrazione salariale con pagamento diretto, i datori di lavoro trasmettono la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, entro 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. Dopo l’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta;
  • per consentire la piena attuazione della Convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 con ABI, in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, viene istituito un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione del pagamento della cassa integrazione.

2- viene esteso da 60 giorni a 5 mesi il termine previsto dal DL “Cura Italia” per l’applicazione del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi.

3 – viene esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale, ai fini del trattamento economico, è equiparato a ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche.

Conciliazione lavoro/famiglia

Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.

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