Parità uomo – donna: chi deve presentare il rapporto biennale

Parità uomo – donna: chi deve presentare il rapporto biennale

In attuazione dell’articolo 46 del D.L. n. 198/2006, come modificato dalla Legge n. 162/2021, entro il prossimo 30 settembre 2022 sarà necessario presentare il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private, il c.d. Codice delle Pari Opportunità.

La redazione del rapporto parità uomo – donna è obbligatoria per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti. In passato, tale obbligo era previsto solo per le aziende che occupavano più di cento dipendenti. Le aziende, invece, che occupano meno di 50 dipendenti potranno volontariamente redigere il documento utilizzando le medesime modalità di presentazione. Infatti, per tali aziende, la presentazione del rapporto può facilitare l’accesso a eventuali gare di appalto.

Le aziende obbligate alla redazione del rapporto sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione di eventuali domande di partecipazione o di offerte in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.

Il rapporto, da presentare esclusivamente in modalità telematica tramite questo sito, deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.

I dati che devono essere inseriti all’interno del rapporto comprendono:

  • Informazioni generali sul numero complessivo degli occupati;
  • Informazioni per categoria professionale e livello di inquadramento;
  • Formazione svolta nel biennio;
  • Processi di reclutamento e accesso alla qualificazione professionale;
  • Importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie, delle indennità e dei bonus;
  • Misure previste per la conciliazione di vita – lavoro.

Copia del rapporto e della ricevuta devono essere trasmesse anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Qualora l’Azienda non provveda a inviare il rapporto nei termini, sono previsti un invito a regolarizzare da parte dell’Ispettorato del Lavoro e una sanzione di importo massimo pari a €512,00. Nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Inoltre, stante l’importanza della redazione del rapporto, nel caso in cui l’Ispettorato del Lavoro, verificandone la veridicità, individui dichiarazioni mendaci o incomplete verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000,00 a €5.000,00.

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