Garante della Privacy: tutela dei dati personali dei lavoratori in caso di giudizio

Garante della Privacy: tutela dei dati personali dei lavoratori in caso di giudizio

Con il provvedimento n. 8 dell’11 gennaio 2023, il Garante della Privacy ha confermato che il diritto di tutela dei dati personali dei lavoratori detiene il primato anche rispetto a eventuali interessi datoriali.

Il provvedimento ha ad oggetto un caso in cui un’azienda, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di una propria dipendente, ha preso visione del contenuto della posta elettronica di quest’ultima (con riferimento all’indirizzo mail aziendale) per evitare di perdere eventuali contatti commerciali precedentemente curati dalla ex collaboratrice.

Il trattamento dei dati della lavoratrice è considerato illecito, in quanto le attività effettuate dall’azienda non risultano conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, infatti, la società ha mantenuto attivo l’account assegnato alla dipendente, impostando un sistema di inoltro delle mail in entrata all’account del direttore commerciale. La società non è inoltre stata in grado di provare l’avvenuta consegna e sottoscrizione del Regolamento d’uso della posta elettronica aziendale alla dipendente in questione.

La condotta della società risulta quindi non idonea poiché, in quanto titolare del trattamento:

  • non ha fornito preventivamente all’interessata le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento;
  • ha preso visione delle comunicazioni in entrata su un account individualizzato, non rispettando il principio di minimizzazione dei dati secondo il quale il titolare del trattamento deve trattare solo dati “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

Il Garante della Privacy segnala anche che il mantenimento dei contatti commerciali sarebbe potuto avvenire con modalità meno invasive, attivando un sistema di risposta automatico sull’account della ex lavoratrice e indicando gli indirizzi mail attivi a cui fare riferimento, senza prendere visione della casella di posta della dipendente cessata.

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