Sciopero nei servizi pubblici essenziali: quello che c’è da sapere

Sciopero nei servizi pubblici essenziali: quello che c’è da sapere

Il 14 novembre 2023 il Ministro dei Trasporti ha firmato la lettera di precettazione che limita a quattro ore, fra le 9 e le 13, lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Cgil e Uil per il prossimo venerdì 17 novembre: ma quali sono le caratteristiche degli scioperi nei servizi pubblici essenziali? Di seguito un approfondimento sul tema.

Il diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, per il quale esso “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano“, e si concretizza nell’astensione collettiva di più lavoratori dall’esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione per le ore o i giorni non lavorati.

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Lo sciopero è legittimo, indipendentemente dalle modalità con cui è stato organizzato e dalla sua durata, purché si ponga l’obiettivo di tutelare un interesse collettivo dei lavoratori.

L’astensione dal lavoro può identificarsi in differenti tipologie:

  • Sciopero di rendimenti: caratterizzato da una parziale mancanza di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • Sciopero a singhiozzo: periodi lavorati e pause di sciopero si alternano in intervalli frazionati di tempo;
  • Sciopero a scacchiera: in questo caso la prestazione lavorativa è alternata tra determinati gruppi di addetti o reparti.

Quali sono i servizi pubblici essenziali?

Sono considerati “servizi pubblici essenziali” tutti i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione).

I principali settori coinvolti nell’ambito dei servizi pubblici essenziali sono i seguenti:

  • la sanità
  • l’igiene pubblica
  • la protezione civile
  • la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi
  • le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili
  • l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi
  • l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari e urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione
  • i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali.

Come funziona lo sciopero nei servizi pubblici essenziali?

La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è contenuta nella L. 12.6.1990, n. 146, poi modificata con L. 11.4.2000, n. 83. L’obiettivo della normativa è quello di armonizzare il diritto di sciopero e i diritti della persona tutelati dalla Costituzione, assicurando la corretta espressione di entrambi.

L’esercizio del diritto di sciopero non può dunque compromettere la fornitura delle prestazioni definite per legge indispensabili. A tal fine sono previsti due criteri:

  • Quantitativo: l’astensione può prevedere l‘esclusione di quote di lavoratori;
  • Temporale: alcune prestazioni vengono erogate almeno in determinati giorni e/o fasce orarie.

Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, salvo termini superiori previsti da accordi e contratti collettivi.

I soggetti che indicono lo sciopero nei servizi pubblici essenziali devono comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro (per altre tipologie di sciopero è lecito il c.d. sciopero “improvviso” o “a sorpresa”).

Le aziende e le controparti sindacali devono anche prevedere degli intervalli minimi tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, per evitare la compromissione della continuità dei servizi pubblici dichiarati essenziali.

Cosa si intende con “precettazione”?

Nel caso in cui lo sciopero costituisca un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona, interrompendo o alterando il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in seguito a una segnalazione della Commissione di Garanzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro appositamente delegato) può confrontarsi con le parti interessate per invitarle a desistere o cercare un tentativo di conciliazione.

Ove tali misure non siano sufficienti, può indire un’ordinanza volta a salvaguardare i diritti della persona soggetti a rischio, disponendo il differimento ad altra data dell’astensione collettiva, unificandola ad astensioni collettive già proclamate, riducendone la durata o comunque prescrivendo l’osservanza di misure idonee ad assicurare il servizio pubblico ai soggetti coinvolti.

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